Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17624/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una coppia, di un camper usato poi concesso in uso al genero. Quest'ultimo ha sostenuto che tra le parti fosse intervenuto un comodato gratuito del veicolo e che, nonostante ciò, gli fossero state richieste e trattenute somme a titolo di corrispettivo, da lui versate in totale per euro 7.387,10; per questo ha domandato la ripetizione dell'indebito. I proprietari hanno invece dedotto che l'acquisto del mezzo era stato effettuato per consentire l'uso esclusivo del genero e della sua famiglia, ma a fronte dell'impegno di questi a pagare parte del prezzo mediante il rimborso delle rate del finanziamento, sostenendo quindi la natura onerosa dell'accordo. In via riconvenzionale hanno poi chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal camper, assumendo che il comodatario lo avesse restituito danneggiato e che dovesse rispondere delle spese di riparazione. I giudici di merito hanno respinto la domanda di ripetizione e accolto la riconvenzionale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1803 e 2033 c.c., per avere la Corte d'appello qualificato l'accordo come comodato oneroso e quindi ritenuto dovuti i pagamenti, con conseguente rigetto della ripetizione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato le prove che avrebbero escluso la presenza dei danni al momento della riconsegna del veicolo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a carico del comodatario la prova dell'assenza di danni, anziché gravare i proprietari dell'onere di dimostrare l'esistenza e l'epoca dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura onerosa dell'accordo, censura non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto e, in una situazione di cd. doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse, onere qui non assolto. Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile, poiché la doglianza non denunciava una vera violazione della regola sull'onere della prova, ma mirava ancora una volta a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha quindi confermato il giudizio di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri processuali previsti per legge.

Norme richiamate

  • art. 1803 c.c.

    Definisce la disciplina del comodato; nel caso, la censura mirava a sostenere che l'accordo tra le parti fosse gratuito e non oneroso.

  • art. 2033 c.c.

    Riguarda la ripetizione dell'indebito; è stata invocata per ottenere la restituzione delle somme versate e ritenute senza causa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è configurabile solo se si denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non una diversa lettura dei fatti di causa.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme limita il ricorso per cassazione ai motivi diversi dal vizio di motivazione, salvo che il ricorrente evidenzi la differenza tra le ragioni di fatto delle due sentenze.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce la prova a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 84, settimo comma, CdS

    È richiamato dalla parte ricorrente per escludere che l'accordo potesse essere qualificato come locazione di bene mobile; la Corte non fonda su tale norma la decisione di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito: se la doglianza investe la ricostruzione della fattispecie concreta, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, nelle ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello sono tra loro diverse.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove raccolte.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio o argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga gli elementi ritenuti decisivi a fondamento della decisione.
  • La Cassazione non può essere utilizzata come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione della vicenda fattuale o delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoMoraNullità
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.