Cassazione Civile, Ordinanza n. 34526/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore nominato in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, valorizzando la data del visto del pubblico ministero risultante dal registro informatico come indice dell’avvio della conoscibilità dell’atto. La Procura ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse l’effettiva comunicazione nelle forme di rito, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; con il secondo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il Tribunale non avesse considerato un’attestazione interna dell’ufficio secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse gravare sul pubblico ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare rileva la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa, perché il ricorso non consente una chiara ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali. In ogni caso, la Corte rileva che la decisione impugnata è conforme all’orientamento di legittimità: il decreto di liquidazione spese di giustizia è soggetto all’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dal rito sommario ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, con applicazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di comunicazione/notifica, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Conseguentemente, l’opposizione della Procura era comunque tardiva anche secondo il termine lungo. Non sono regolate le spese di legittimità per la qualità del ricorrente e la mancata costituzione degli intimati; la Corte esclude anche l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla dedotta mancanza di rituale comunicazione del decreto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere della prova della conoscenza dell’atto non potesse gravare sul pubblico ministero.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo considera violato per la totale assenza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, causa autonoma di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso non supera il vaglio perché la questione di diritto è stata decisa in modo conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con comunicazione del decreto anche al pubblico ministero.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individua il rimedio esperibile avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Richiamato per l’equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza appellabile del giudice monocratico ai fini del regime impugnatorio.
In mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, resta applicabile il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost. n. 106/2016
Richiamata per affermare che all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
Cass. n. 16893 del 2018
Richiamata a sostegno dell’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in assenza di comunicazione o notificazione.
Cass. n. 32961 del 2019
Richiamata nello stesso senso.
Cass. n. 5990 del 2020
Richiamata nello stesso senso.
Cass. Sez. Unite n. 28975 del 2022
Richiamata come ulteriore supporto sistematico all’applicazione del termine lungo ai provvedimenti decisori e definitivi in mancanza di comunicazione o notificazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa, non essendo sufficiente l’enunciazione immediata dei motivi senza una ricostruzione chiara del quadro sostanziale e processuale.
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del decreto.
- Il giudice dell’opposizione può fondare la tardività anche sul termine lungo ex art. 327 c.p.c., quando risulti comunque decorso il tempo massimo per impugnare, indipendentemente dalle contestazioni sulla ritualità della comunicazione.
- La mera contestazione dell’assenza di una comunicazione rituale non esclude la tardività se, in ogni caso, l’impugnazione è stata proposta oltre il termine lungo applicabile al provvedimento decisorio e definitivo.
- Quando il ricorso si limita a censurare la valutazione del giudice di merito senza superare un orientamento di legittimità consolidato, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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