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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39057/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005 per IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto utilizzabili le risultanze delle indagini bancarie come presunzione idonea a fondare l'accertamento induttivo del reddito imponibile. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito alle movimentazioni bancarie valore di presunzioni gravi, precise e concordanti senza considerare errori dell'Ufficio e giustificazioni offerte dal contribuente; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR valutato le difese svolte in appello e per non aver esplicitato gli elementi posti a base del convincimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 si basa su una presunzione legale relativa in favore dell'erario, superabile solo con prova analitica del contribuente, operazione per operazione, circa la riferibilità dei versamenti a fatti non imponibili; la CTR si era conformata a tale principio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma soltanto la mancata valutazione di difese e argomentazioni, estranee al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non è mezzo per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile se il giudice sussume erroneamente fatti concreti sotto tali requisiti.

  • art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa a favore dell'erario, superabile dal contribuente solo con prova analitica della non imponibilità di ciascuna operazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il corretto parametro per censurare l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. alle presunzioni semplici, non la motivazione in sé.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive, questioni o argomentazioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il quando e il come sia stato discusso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, coerentemente con la specificità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata nel procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali fondate su indagini bancarie, le movimentazioni sui conti del contribuente integrano una presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
  • Per vincere la presunzione derivante dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ogni singola operazione bancaria, dimostrando la non imponibilità dei relativi versamenti o prelevamenti secondo il caso.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove già ritualmente acquisite.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di difese, argomentazioni o elementi istruttori in sé considerati.
  • Quando il motivo di ricorso deduce l'erronea sussunzione di fatti concreti nella fattispecie legale della presunzione, la censura va proposta come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., non come vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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