Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Cassazione che aveva accolto il ricorso contro il decreto di espulsione e rinviato al Giudice di pace anche per le spese del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza fosse errata perché non avrebbe espressamente posto a carico dell'Amministrazione soccombente le spese del giudizio di cassazione, con condanna in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi chiesto la rettifica del dispositivo per inserire una specifica formula di condanna alle spese. La Corte ha esaminato se si trattasse davvero di errore materiale correggibile oppure di una questione attinente al contenuto decisorio sulle spese, da rimettere al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte ha escluso la presenza di un errore materiale, osservando che in caso di cassazione con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità spetta al giudice di rinvio provvedere sulla regolazione delle spese secondo l'esito globale della lite, potendo anche compensarle o porle a carico della parte che risulti complessivamente soccombente. Ne deriva che non era necessario integrare l'ordinanza di cassazione con una condanna immediata e specifica alle spese a carico dell'Amministrazione. È stato inoltre escluso il riconoscimento di spese del presente procedimento di correzione, perché tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo a soccombenza. L'istanza di correzione è stata dunque rigettata.
Norme richiamate
artt. 287 e ss. cod. proc. civ.
L'errore materiale correggibile consiste in una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma solo sulla sua rappresentazione grafica.
artt. 287 e ss. cod. proc. civ.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è richiamato come strumento applicabile solo alle sviste grafiche e non al contenuto decisorio.
ex artt.287, 288 e 391 bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, anche in sede di legittimità, ha natura sostanzialmente amministrativa e non serve a modificare l'assetto di interessi regolato dalla decisione.
ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Nel procedimento di correzione non è configurabile una vera soccombenza processuale, sicché non può essere liquidata una condanna alle spese del procedimento stesso.
Massime di principio
- L'errore materiale è correggibile solo quando vi sia una divergenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua materiale trascrizione, senza incidere sul contenuto concettuale della pronuncia.
- Quando una sentenza o ordinanza di cassazione cassa con rinvio anche per le spese, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità spetta al giudice di rinvio, che deve considerare l'esito globale della controversia e non necessariamente il solo esito del singolo grado.
- Il giudice di rinvio può liquidare le spese del giudizio di cassazione, compensarle in tutto o in parte, oppure porle a carico della parte risultata complessivamente soccombente, anche se vittoriosa nel grado di legittimità.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una soccombenza in senso tecnico, sicché non può farsi luogo alla liquidazione delle spese del procedimento, anche se una parte vi abbia partecipato e vi si sia opposta.
Come è indicizzato
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