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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14343/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per recuperare a tassazione una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione onerosa di partecipazioni qualificate in una società a responsabilità limitata. La cessione era stata conclusa con prezzo complessivo di euro 1.744.350,00, pagato in parte con accollo da parte dell'acquirente del debito del cedente verso una terza società, in parte con somme già versate e in parte con assegni al momento dell'atto. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che la plusvalenza fosse stata mal calcolata, che l'accollo del debito integrasse una permuta e quindi non generasse plusvalenza tassabile sulla relativa quota di prezzo, e che comunque la plusvalenza non si fosse realizzata per la successiva vicenda del contratto preliminare di acquisto dell'immobile collegato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente ritenendo l'accollo una permuta ai sensi dell'art. 1552 c.c. e, quindi, non imponibile la parte di corrispettivo pagata con tale modalità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1273 e 1552 c.c., in combinato disposto con gli artt. 67 e 68 TUIR, sostenendo che nella specie vi era un accollo liberatorio quale modalità di pagamento del corrispettivo e non una permuta, sicché l'intero importo doveva concorrere alla formazione della plusvalenza imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la somma soddisfatta mediante accollo del debito del cedente costituisse una modalità di pagamento del prezzo della cessione di partecipazioni e dovesse quindi essere computata nella base imponibile ai fini della plusvalenza. Ha escluso che nella fattispecie ricorresse un contratto di permuta, difettando un reciproco trasferimento di beni o diritti, e ha affermato che il vantaggio economico derivante dall'operazione di cessione era integralmente realizzato al momento della conclusione del contratto. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare i fatti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge come vizio di legittimità della sentenza impugnata.

  • art. 1273 c.c.

    l'accollo liberatorio è qualificato come modifica soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio e, nel caso concreto, come modalità di pagamento del corrispettivo.

  • art. 1552 c.c.

    la permuta richiede un reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti; nella fattispecie è stata esclusa perché non vi era scambio di beni o diritti, ma solo cessione di partecipazioni con pagamento del prezzo anche mediante accollo.

  • artt. 67 e 68 del d.P.R. 917/1986

    la plusvalenza da cessione onerosa di partecipazioni qualificate si realizza al momento della conclusione del contratto e la somma corrisposta, anche se tramite accollo, concorre alla base imponibile.

  • art. 38 del d.P.R. 600/1973

    richiamato nell'avviso di accertamento quale base del recupero a tassazione del maggior reddito imponibile.

  • art. 41-bis del d.P.R. 600/1973

    richiamato nell'avviso di accertamento quale base del recupero a tassazione del maggior reddito imponibile.

  • art. 1, comma 91, della L. 224/2007

    invocato dal contribuente per contestare i criteri di valutazione della partecipazione e il calcolo della plusvalenza.

Massime di principio

  • Nella cessione onerosa di partecipazioni sociali, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre le vicende successive incidono solo sul periodo d'imposta di percezione del corrispettivo secondo il principio di cassa.
  • Se il prezzo della cessione è pagato anche mediante accollo liberatorio del debito del cedente, tale importo integra corrispettivo dell'operazione e deve concorrere alla determinazione della plusvalenza imponibile.
  • L'accollo del debito, quale modalità di adempimento del prezzo, non è di per sé assimilabile a una permuta, salvo che emerga un effettivo reciproco trasferimento di beni o diritti tra le parti.
  • Ai fini della tassazione della plusvalenza, rileva il vantaggio economico effettivamente conseguito con la cessione, a prescindere dalla forma tecnica impiegata per il pagamento del prezzo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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