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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come contratto a progetto intercorrente tra un lavoratore e il titolare di una ditta individuale. Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto svolto dal 15.4.2009 al 9.4.2011, deducendo che il contratto a progetto fosse privo di un progetto specifico e concreto e che le mansioni effettivamente espletate fossero quelle di addetto al front desk e alla gestione dell'autoparco. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello aveva invece dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 15.4.2009, applicando l'art. 61 e l'art. 69 d.lgs. n. 276/2003 e condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla messa in mora sino alla decisione. In Cassazione il datore di lavoro ha dedotto quattro motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole su prescrizione/decadenza, per avere la Corte territoriale ritenuto chiesta la conversione del rapporto; violazione del diritto di difesa e delle regole sull'onere probatorio, sempre sul presupposto che la conversione non fosse stata domandata; erroneità della durata del contratto a progetto; violazione di norme in tema di prescrizione e decadenza. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, poiché non trascriveva né indicava adeguatamente il contenuto del ricorso introduttivo del lavoratore, dal quale risultava invece la deduzione della mancanza del progetto e la richiesta di conversione del rapporto. Ha inoltre osservato che, in base all'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, l'effetto di conversione opera sin dalla costituzione del rapporto, rendendo irrilevante la durata formale del contratto a progetto fino al 30.9.2009.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i motivi per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente riportato il contenuto degli atti processuali necessari a sostenere l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli altri profili dedotti. Ha anche escluso la decisività del rilievo sulla durata formale del contratto, perché la disciplina applicabile comportava, ove mancante lo specifico progetto, la subordinazione del rapporto sin dall'origine. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole al lavoratore e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 48, L. n. 92/2012

    richiamato solo per il rito originario del giudizio di primo grado, poi mutato

  • art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come parametro per valutare la specificità del progetto nel contratto a progetto

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico, programma di lavoro o fase di esso ... sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto"

    la mancanza di uno specifico progetto comporta la considerazione del rapporto come subordinato a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    norma posta a fondamento del requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha rilevato che il lavoratore aveva effettivamente chiesto la conversione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • D.M. n. 147/2022

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve riportare in modo specifico e autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti, non essendo sufficiente richiamare soltanto le conclusioni formalmente rassegnate.
  • Le censure di violazione di legge sono inammissibili quando non indicano con precisione le norme asseritamente violate e si fondano su un presupposto fattuale non adeguatamente dimostrato nel ricorso.
  • In tema di contratto a progetto, se manca l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, opera la disciplina legale che considera il rapporto come subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
  • Quando la conversione legale del rapporto opera sin dall'origine, la durata formale del contratto a progetto diviene irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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