Cassazione Penale, Sentenza n. 16494/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con arresti domiciliari presso l'abitazione dei suoceri in provincia di Belluno; il ricorrente deduce vizio di motivazione per non aver valutato come elemento di novità il domicilio molto lontano e diverso dal contesto di commissione dei fatti, idoneo a ridurre il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la persistenza del massimo grado delle esigenze cautelari, ricavabile dalla gravità e dal tenore professionale delle condotte contestate (porto e detenzione di un kalashnikov, detenzione di un fucile a canne mozze e di un revolver con matricola abrasa, nonché detenzione a fini di spaccio di circa 400 grammi di hashish) e dalla inaffidabilità del prevenuto. Ha inoltre ritenuto gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) inidonei a impedire i contatti con i circuiti criminali dell'imputato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norme richiamate in relazione ai reati connessi alla detenzione e al porto di armi; la gravità delle condotte in base a tali norme è stata valutata ai fini della misura cautelare
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle armi e alle ipotesi di detenzione/porto rilevanti per la valutazione della pericolosità
Norma penale in materia di sostanze stupefacenti; qui richiamata per l'accusa di detenzione a fini di spaccio di circa 400 grammi di hashish, elemento rilevante per il grado delle esigenze cautelari
art. 274, comma 1, lett. c)
Disposizione che individua tra le esigenze cautelari la prevenzione della reiterazione dei reati; la Corte l'ha richiamata per valutare l'adeguatezza della misura
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019 (Cacciola)
Principio secondo cui il giudice deve valutare l'adeguatezza delle misure meno afflittive anche in relazione alla prognosi di adempimento degli obblighi e alla pericolosità sociale dell'indagato
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023 (M.)
Principio che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari non può basarsi su mere supposizioni ma richiede elementi specifici indicativi della scarsa capacità di autocontrollo
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024 (Deja)
Principio che il braccialetto elettronico è una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non un nuovo tipo di misura, per cui il giudice non è obbligato a motivare specificamente sulla sua inidoneità
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019 (Spinelli)
Richiama il principio che la valutazione della pericolosità dell'indagato è un giudizio di merito riservato al giudice e non sindacabile in cassazione se congruamente motivato
Massime di principio
- Il semplice trasferimento o disponibilità di un domicilio lontano non costituisce automaticamente elemento novativo sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia cautelare: bisogna dimostrare concretamente che il nuovo domicilio isola efficacemente l'imputato dall'ambiente criminale
- La valutazione della pericolosità sociale e della probabilità di mancato rispetto degli obblighi domiciliari è un giudizio di merito ampiamente rimesso al giudice del riesame e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e congrua
- Armi di elevata pericolosità e quantitativi rilevanti di stupefacente rafforzano il quadro indiziario e rendono più probabile la conferma della misura detentiva in carcere
- L'adozione del braccialetto elettronico non obbliga il giudice a ritenere gli arresti domiciliari adeguati: esso è modalità esecutiva e la sua efficacia concreta può essere ritenuta insufficiente quando sussistano gravi collegamenti del soggetto con reti criminali
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare il difensore deve proporre elementi concreti e specifici (garanzie terze solide, percorsi di reinserimento, documentazione sul nuovo contesto abitativo, misure di controllo supplementari, affidabilità degli ospitanti) che rendano probabile la non reiterazione dei reati
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