Cassazione Penale, Sentenza n. 16460/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I terzi aggiudicatari impugnano il decreto che ha respinto la loro domanda esecutiva di revoca della confisca sull'immobile acquisito in esecuzione civile. Essi sostengono che il loro acquisto, avvenuto in sede esecutiva giudiziale con pignoramento trascritto il 12/05/2010 e aggiudicazione del 12/04/2016, debba essere salvaguardato e che, eventualmente, la statuizione ablativa debba trasferirsi sulla somma di denaro pagata alla procedura. Contestano la rilevanza della anteriorità della confisca definitiva rispetto al decreto di aggiudicazione, rilevando che il pignoramento era stato trascritto prima del sequestro di prevenzione.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio il decreto del Tribunale delle misure di prevenzione. Ha ritenuto che la coesistenza di due titoli di proprietà (confisca a favore dell'Erario e decreto di trasferimento a favore del privato aggiudicatario) costituisca una controversia di natura civilistica che deve essere risolta dal giudice civile. La Corte ha inoltre osservato che, sebbene la procedura esecutiva civile fosse iniziata prima del sequestro e che, dopo l'entrata in vigore della legge n.228/2012 (1/1/2013), la procedura avrebbe dovuto essere sospesa, la mancata sospensione è una scelta processuale del giudice civile e non può gravare sul terzo aggiudicatario che ha fatto affidamento sulla regolarità della procedura esecutiva. Ne consegue che la verifica della prevalenza della confisca o del decreto di trasferimento va rimessa al giudice civile e che, a seconda dell'esito, potrà disporsi anche la restituzione delle somme ai ricorrenti.
Norme richiamate
legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013)
I commi impongono la sospensione della procedura esecutiva civile iniziata prima del sequestro/prevenzione e regolano l'interazione tra espropriazione forzata e misure di prevenzione; la Corte rileva che la mancata applicazione di tale sospensione è una responsabilità del giudice civile e non del terzo aggiudicatario.
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia)
Il d.lgs. n.159/2011 contiene le disposizioni da applicare nelle procedure di prevenzione e confisca; la Corte rimanda all'applicazione di tali norme nella sede civile competente per dirimere la controversia tra titoli.
legge n. 575 del 1965 (misure di prevenzione)
Riferimento normativo storico alle misure di prevenzione; la Corte cita la giurisprudenza relativa ai sequestri/confische ex lege 575/1965 per chiarire che la confisca attribuisce all'Erario la proprietà del bene.
Massime di principio
- La conflittualità tra un provvedimento di confisca (misure di prevenzione) e un decreto di trasferimento emesso in esecuzione civile costituisce una controversia di natura civilistica che deve essere decisa dal giudice civile competente.
- La confisca attribuisce la proprietà all'Erario e il decreto di aggiudicazione attribuisce la proprietà al terzo; quando coesistono tali titoli insorgono diritti inconciliabili che richiedono un giudizio civile per l'accertamento della prevalenza e per eventuali ristori (es. trasferimento della misura ablativa sul ricavato della vendita o restituzione delle somme).
- Se la procedura esecutiva civile è iniziata prima del sequestro ma l'aggiudicazione è intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge n.228/2012 (1/1/2013), la procedura doveva essere sospesa ai sensi dei commi 194-195; tuttavia la mancata sospensione è una scelta processuale del giudice civile e non può penalizzare il terzo aggiudicatario che ha agito in affidamento sulla regolarità della procedura.
- Il Tribunale delle misure di prevenzione esaurisce la sua funzione con il provvedimento di confisca: non ha competenza a dirimere la controversia tra titoli di proprietà derivanti da distinti procedimenti giurisdizionali, né a decidere sulla posizione acquisita dal terzo aggiudicatario in sede esecutiva civile.
- In situazioni analoghe, il terzo aggiudicatario può chiedere al giudice civile l'accertamento della prevalenza del suo titolo e, se necessario, la conversione della misura ablativa sulla somma ottenuta dalla vendita o la restituzione del prezzo pagato, salvo diverso accertamento giudiziale.
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