Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16454/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. per abolitio criminis a seguito dell'abrogazione dell'art. 346 cod. pen. (millantato credito). Il ricorrente ha sostenuto che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito e il nuovo reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) e che, in ogni caso, la possibile riqualificazione in truffa (art. 640) non è stata motivata né dimostrata nel giudizio di merito; ha altresì chiesto, in ipotesi, la revoca parziale della condanna.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo riesamini l'istanza del condannato alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite (Mazzarella, Sez. U, 29/02/2024). La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione si è basato su un precedente ormai superato e non ha effettuato la ricognizione concreta degli elementi di fatto alla base della sentenza di applicazione della pena per verificare se le condotte siano tuttora punibili e, in caso affermativo, a quale titolo. Pertanto è necessario un nuovo esame, libero nei criteri di merito, per accertare la punibilità residua e l'eventuale corretta riqualificazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza per abolitio criminis; la Corte dispone che il giudice debba verificare concretamente se la condotta è rimasta punibile e con quale fattispecie

  • art. 346 cod. pen.

    Precedente fattispecie 'millantato credito' (oggi abrogata in parte): la sentenza impugnata era basata su reati ascritti a tale disposizione; la Corte richiede verifica della possibile abolitio criminis per le parti di fattispecie abrogate

  • art. 346-bis cod. pen.

    Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite: le Sezioni Unite hanno affermato la mancata continuità normativa tra tale reato e il millantato credito; dunque non può presumersi automaticamente la conversione della fattispecie senza accertamento degli elementi

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa: può coprire comportamenti precedentemente qualificabili come millantato credito solo se tutti gli elementi costitutivi della truffa sono stati formalmente contestati e accertati; la Corte censura la mancata motivazione in ordine a una riqualificazione non supportata dai fatti

  • art. 2 cod. pen.

    Rinvio al principio di legalità/irretroattività e alla necessità di rispettare la riserva di legge: la rideterminazione della punibilità dopo modifiche normative richiede verifica concreta della continuità o meno delle fattispecie

  • Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024 (Mazzarella)

    In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) e il reato di millantato credito corruttivo (art. 346, comma secondo) abrogato; le condotte possono tuttavia integrare il reato di truffa purché siano formalmente contestati e accertati tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie incriminatrice.

    Principio decisivo per il caso: impedisce di dichiarare automaticamente la continuità normativa tra la fattispecie abrogata e la nuova, imponendo al giudice dell'esecuzione un esame concreto degli elementi di fatto e della loro corrispondenza alle fattispecie successive

  • Sez. 6, n. 32574 del 26/05/2022 (Lucchese) e Sez. 1, n. 23883 del 05/03/2024

    Decisioni richiamate nel procedimento: la prima rappresentava un orientamento di continuità normativa che tuttavia è stato superato dalle Sezioni Unite; la seconda ha annullato un precedente provvedimento per violazione del contraddittorio (mancata udienza camerale)

Massime di principio

  • Quando una norma penale viene abrogata, il giudice dell'esecuzione deve verificare concretamente se le condotte oggetto della sentenza siano rimaste punibili alla luce delle norme vigenti (non basta un richiamo astratto alla continuità normativa).
  • L'assenza di continuità normativa tra una fattispecie abrogata e una nuova impedisce la semplice conversione automatica della condanna: è necessario accertare tutti gli elementi della nuova fattispecie perché operi la riqualificazione.
  • La riqualificazione in altra fattispecie (es. truffa) richiede che nel giudizio di merito siano stati formalmente contestati e accertati tutti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie; altrimenti il giudice dell'esecuzione deve valutare la possibile revoca o la revoca parziale.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di una motivazione analitica quando decide sulla revoca per abolitio criminis o sulla permanenza della punibilità: decisioni sommarie basate su orientamenti ora superati possono essere annullate.
  • Il diritto al contraddittorio (es. celebrazione dell'udienza camerale) è vincolante in questi procedimenti: la sua violazione può comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.