Cassazione Penale, Sentenza n. 16457/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato che con decisione della stessa Corte n. 2555 del 2023 un ricorso analogo era già stato respinto e che, soprattutto, la detenzione del ricorrente, con riferimento al titolo allora in esecuzione, era terminata, eliminando così un interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia sui motivi dedotti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 28/03/2022 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva dichiarato inammissibile il reclamo con cui Attanasio deduceva varie doglianze sulle modalità di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e sulla collocazione in area riservata. La difesa sosteneva errata applicazione della normativa e che l'allocazione in area riservata si sarebbe protratta oltre la data indicata nella decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino; segnalava inoltre che avverso la decisione del Tribunale era stato proposto ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 28/03/2022
Il decreto ha dichiarato inammissibile il reclamo per le ragioni esposte (prevalente riferimento alla decisione del Tribunale di Sorveglianza e alla cessazione delle misure dal 03/03/2021)
Decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 15/12/2021
Questa decisione aveva ritenuto legittima la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e costituisce un precedente fattuale che il Magistrato ha richiamato per motivare l'inammissibilità del reclamo
Decisione della Corte di Cassazione n. 2555 del 2023
La Corte ha rilevato che un ricorso proposto avverso la decisione applicativa del regime di sorveglianza particolare era già stato respinto con questa pronuncia, contribuendo a fondare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente
Massime di principio
- Per essere ammissibile un ricorso deve sussistere un interesse attuale e concreto: la cessazione della situazione impugnata (es. fine della detenzione o della misura contestata) determina in genere la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso
- Una precedente pronuncia, ancorché di questa Corte, che abbia già deciso sulla stessa questione sostanziale può portare al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità per mancanza di rilevanza della nuova impugnazione
- Nei reclami relativi a misure detentive particolari (sorveglianza particolare, area riservata) il ricorrente deve dimostrare la persistenza della lesione o elementi nuovi e concreti; mere deduzioni o asserzioni non supportate da fatti recenti difficilmente saranno sufficienti
- Se la situazione contestata cessa durante il processo, il ricorrente dovrebbe indicare rimedi o conseguenze concrete ancora rilevanti (es. effetti patrimoniali o provvedimenti accessori) per evitare la declaratoria di carenza di interesse
- La correttezza procedurale impone di impugnare tempestivamente le decisioni e, qualora sia pendente un altro grado di giudizio sulla stessa materia, indicare specificamente in che modo la nuova impugnazione apporta elementi diversi o rilevanti
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