Cassazione Penale, Sentenza n. 16458/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello cautelare del P.M. e ravvisato gravi indizi di associazione di stampo mafioso (capo n.1) nonché di concorso nella detenzione di arma (capo n.2) e di concorso in estorsione (capo n.18). La difesa deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione: contesta l'identificazione di un sodalizio "autonomo" e mafioso basato su rapporti con mafie storiche e sulla «fama criminale», contesta l'attribuzione di un ruolo direttivo a Pace (che in motivazione non era provato), contesta la fondatezza delle intercettazioni che avrebbero dimostrato la consapevolezza circa l'arma e la partecipazione all'estorsione, e lamenta la carenza di motivazione rafforzata dovuta alla diversa valutazione rispetto al G.I.P.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto nel complesso infondati gli argomenti della difesa in relazione al capo n.1, confermando che il Tribunale ha fornito una motivazione "rafforzata" rispetto al G.I.P. e ha logicamente valorizzato: collegamenti con mafie storiche (anche se risalenti), intercettazioni che evidenziano struttura stabile, cassa comune, costituzione e gestione di società per operazioni illecite, continuità di incontri e accordi, e manifestazione di capacità intimidatrice (anche tramite la spendita della "fama criminale"). Sulla posizione di Pace Bernardo il Collegio ha precisato che la prova indicava partecipazione e apporto economico/operative ma non un ruolo direttivo/organizzativo: ricostituzione della partecipazione (non promozione/organizzazione). Il motivo relativo al capo n.2 è stato dichiarato inammissibile (impossibilità della Cassazione di rivedere apprezzamenti probatori non viziati). Il ricorso è stato invece accolto in relazione al capo n.18 (estorsione): la Cassazione ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse adeguatamente rafforzata rispetto al G.I.P., abbia in più punti travalicato la contestazione provvisoria estendendo il fatto a eventi successivi non ricompresi nell'imputazione originaria e non abbia chiarito la posizione effettiva di Pace; per tali ragioni ha annullato con rinvio quella parte dell'ordinanza. In sintesi: confermata la gravità indiziaria per l'associazione mafiosa (capo 1) e la partecipazione di Pace, escluso il ruolo direttivo, inammissibile il motivo sul capo 2; accolto il ricorso sul capo 18 con annullamento e rinvio per carenze motivazionali e travalicamento della contestazione.
Norme richiamate
«coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti»
La norma è stata impiegata per valutare i criteri di qualificazione dell'associazione come "di tipo mafioso": fama e prestigio autonomi, capacità di intimidazione percepita e produzione di assoggettamento/omertà nel territorio di operatività
Giurisprudenza di legittimità (criterio di appello cautelare e motivazione rafforzata)
«In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale ... un rafforzato onere motivazionale...» (richiamata, tra le altre, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022)
Il Tribunale del riesame doveva confrontarsi criticamente e superare le ragioni del G.I.P.; la Corte ha valutato che tale onere è stato rispettato sul capo 1 ma non sul capo 18
Giurisprudenza sulla qualificazione di nuova formazione criminale (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019)
La Corte ha richiamato i parametri consolidati: autonomia della fama criminale, capacità intimidatrice concreta e percepita, e produzione di assoggettamento omertoso, applicandoli nella valutazione degli indizi
Massime di principio
- La presenza di collegamenti pregressi con 'mafie storiche' non esclude la configurabilità di una nuova formazione criminale autonoma; conta la valutazione complessiva di fama autonoma, capacità intimidatoria e assoggettamento territoriale
- Intercettazioni frequenti, continuità di incontri, apporto comune di capitali (cassa comune) e costituzione/gestione di società usate per operazioni illecite sono elementi decisivi per individuare un'associazione stabile anche se non verticistica
- La 'tempo silente' (risalenza temporale degli accertamenti precedenti) non rende automaticamente irrilevanti collegamenti storici: la giurisprudenza consente di valutare la rilevanza anche di elementi acquisiti nel passato se coerenti con il quadro attuale
- La spendita della "fama criminale" può integrare il metodo mafioso anche senza atti eclatanti: intimidazioni possono manifestarsi attraverso piccoli soprusi, privilegi illeciti o l'uso della reputazione dei singoli
- Le dispute interne non escludono automaticamente l'affectio societatis: contano gli sforzi per risolvere i conflitti e la persistenza degli interessi comuni mirati al profitto
- Nel sindacare le misure cautelari in appello, il giudice deve fornire una motivazione più persuasiva rispetto al primo giudice se riforma in senso sfavorevole; però non può estendere il fatto contestato oltre la contestazione provvisoria senza modificare formalmente l'imputazione
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