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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16456/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pellicane ha chiesto il riconoscimento dell'istituto della continuazione relativamente a tre distinti gruppi di condanne (fatti commessi nel 2017, 2018 e 2021) per violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art.75 d.lgs. 159/2011. Il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo che i reati fossero da considerare in un'unica sequenza e che l'ampio arco temporale (2017-2021) escludesse la continuazione. Il ricorrente ha dedotto errori di diritto (art.81 c.p., art.671 c.p.p.) e vizi motivazionali (art.606 c.p.p. lett. b) ed e)), sostenendo che la domanda era invece diretta a tre distinte unificazioni (tre insiemi separati) e che il Tribunale aveva travisato gli atti anche rispetto al luogo dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che il Tribunale, pur avendo inizialmente esposto correttamente il contenuto dell'istanza, ha poi motivato il rigetto come se fosse stata richiesta l'unificazione di tutti i reati in un'unica filiera, valutando l'intero arco temporale 2017-2021. La decisione è risultata 'decentrata' rispetto alla domanda (mancanza di motivazione sulla specifica questione proposta). Disposto annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame, con piena libertà di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Le condotte per le quali sono intervenute le condanne consistono in violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale secondo tale norma; fornisce il contesto sostanziale dei reati considerati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come vizio dedotto: censura relativa a insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione; la Corte verifica che il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ulteriore motivo di ricorso indicante travisamento degli atti e valutazioni errate; la Corte valuta se il motivo sia effettivamente desumibile dal provvedimento impugnato.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: il riconoscimento di una unità di disegno criminoso tra reati deve essere accertato caso per caso; la Corte sottolinea che la sussistenza di continuazione tra certi reati non si estende automaticamente ad altri reati solo occasionalmente collegati.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'attività del giudice dell'esecuzione nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nella riunificazione/unificazione delle pene; il Tribunale deve motivare specificamente la valutazione sulla continuazione per ciascuna richiesta.

  • Giurisprudenza citata: Sez.1, n. 48125 del 05/11/2009 (Maniero, Rv. 245472-01)

    Principio secondo cui il riconoscimento di un disegno criminoso unitario non si estende automaticamente ad altri reati collegati solo occasionalmente; supporta la possibilità di ricostruire più insiemi distinti ai fini della continuazione.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente se la richiesta di continuazione riguarda una unica filiera di reati o più richieste distinte riferite a gruppi separati: il giudice deve decidere e motivare gruppo per gruppo.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rigettare una domanda motivando su una ricostruzione diversa da quella effettivamente proposta: la decisione deve rispondere puntualmente alla specifica istanza presentata (pena annullamento per carenza motivazionale).
  • La mera ampiezza temporale tra fatti non esclude automaticamente la continuazione, ma il giudice deve esprimersi specificamente sulla temporalità e sulla omogeneità degli elementi soggettivi e oggettivi rispetto a ciascun gruppo di reati.
  • La corrispondenza territoriale indicata nel titolo di una sentenza (rubrica) non è decisiva di per sé: il giudice deve valutare il complesso degli elementi probatori relativi al luogo dei fatti se la questione è rilevante.
  • In sede di cassazione il controllo sulla motivazione è limitato alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità che emergano dal testo del provvedimento, quindi è importante che l'atto di impugnazione evidenzi come tali vizi risultino dal provvedimento stesso.
  • Per chi propone istanze di unificazione/continuazione è consigliabile strutturare chiaramente le richieste (es. separare graficamente e motivare ogni gruppo) per evitare fraintendimenti e facilitare la decisione motivata del giudice.

Testo integrale

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