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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 115/2025, resa tra le parti, depositata il 15 gennaio 2025, non notificata, pronunciata nei giudizi riuniti di primo grado n.r.g. 1873/2022, n.r.g. 560/2024 e n.r.g. 563/2024;

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 115/2025, che aveva respinto il ricorso contro il D.A. n. 31/Gab del 1° febbraio 2024 di annullamento in autotutela del precedente giudizio positivo di compatibilità ambientale e contro gli atti consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR riproponendo le censure dedotte nel ricorso di primo grado n.r.g. 563/2024. Contestava il D.A. n. 31/Gab del 1° febbraio 2024, con cui l’amministrazione regionale aveva annullato in autotutela il precedente D.A. n. 244/Gab del 7 ottobre 2022, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale per un polo impiantistico destinato alla produzione di biometano e compost e al trattamento di rifiuti urbani. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, falsa presupposizione, irragionevolezza e violazione delle garanzie partecipative: secondo l’appellante, l’autotutela era stata esercitata oltre dodici mesi dall’adozione dell’atto originario, senza false attestazioni, senza adeguata individuazione dell’interesse pubblico, senza ponderazione dell’affidamento privato e senza comunicazione di avvio; inoltre, le criticità relative al livello della falda e alla quota delle vasche sarebbero state successivamente approfondite e superate. Il secondo motivo deduceva sviamento, irragionevolezza e violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che l’amministrazione avesse illegittimamente trasferito nel procedimento relativo al polo impiantistico esigenze riguardanti la messa in sicurezza della limitrofa discarica di contrada Zuppà. Il terzo motivo deduceva incompetenza, violazione della l.r. n. 9/2015 e degli atti regionali di disciplina della Commissione tecnica specialistica, sostenendo che il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell’ambiente non potesse discostarsi dai pareri positivi della Commissione tecnica specialistica. Erano inoltre contestati in via derivata gli atti autorizzatori consequenziali e veniva chiesto l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento di PAUR con il rilascio dell’autorizzazione unica.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto tempestivo l’esercizio dell’autotutela, rilevando che, ai fini del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, assume rilievo l’avvio del procedimento di secondo grado, poiché da tale momento il privato è informato delle problematiche che possono condurre al riesame dell’atto. Nel caso concreto, la nota del 12 maggio 2023, anteriore al decorso di dodici mesi dal D.A. del 7 ottobre 2022, costituiva avviso dell’avvio del procedimento e interrompeva il termine. L’annullamento era inoltre sorretto da un prevalente interesse pubblico ambientale e di tutela della salute, espressamente individuato nel rischio di interferenza delle opere con le acque sotterranee, e conteneva una motivazione sugli interessi privati e sull’impossibilità di proseguire il procedimento in assenza di uno studio idrogeologico completo e di elaborati progettuali adeguati. Il precedente giudizio positivo di compatibilità ambientale era stato preceduto da un’istruttoria carente: ARPA e ISPRA avevano rilevato la potenziale interferenza tra le vasche di conferimento e la falda; il Comune aveva segnalato la vicinanza di una risorsa idrica vincolata; mancava uno schema idrogeologico di dettaglio. È stata ritenuta legittima anche la considerazione unitaria del polo progettato e della discarica limitrofa, poiché gli interventi di revamping degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas erano funzionali alla messa in sicurezza urgente della discarica. Il terzo motivo è stato respinto perché la Commissione tecnica specialistica svolge una funzione di supporto istruttorio e i suoi pareri non sono vincolanti; l’amministrazione poteva discostarsene, purché con motivazione adeguata, che nel caso concreto era stata fornita nella relazione istruttoria del Servizio 1. Sono state quindi respinte anche le censure derivate contro gli atti consequenziali e la domanda di accertamento dell’obbligo di rilasciare il PAUR, non sussistendo un obbligo dell’amministrazione di procedere automaticamente al rilascio dell’autorizzazione. L’appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, in favore del Comune di Furnari; le spese sono state compensate con le amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato e con la S.R.R. Messina Provincia.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio decorre, ai fini valutati nella decisione, con riferimento all’avvio del procedimento di autotutela, quando il privato viene informato delle problematiche che possono condurre al riesame; l’annullamento richiede inoltre un interesse pubblico concreto, la ponderazione degli interessi coinvolti e un’adeguata istruttoria e motivazione.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    È richiamato quale base del potere di sospendere l’efficacia del provvedimento di VIA durante gli approfondimenti istruttori.

  • art. 11 l. 241/1990

    È richiamato nel fatto con riferimento all’accordo stipulato per la costituzione del diritto di superficie; non costituisce la ratio decidendi dell’appello.

  • art. 91, comma 1, l.r. Sicilia n. 9/2015

    svolga mera attività di «supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione»

    La Commissione tecnica specialistica svolge una funzione di supporto alle istruttorie ambientali e i suoi pareri non hanno efficacia vincolante; l’amministrazione può discostarsene con motivazione analitica.

  • art. 104 c.p.a.

    La reiterazione in appello dei motivi dedotti in primo grado riporta nel giudizio di appello il thema decidendum originario, entro i limiti dell’effetto devolutivo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica dopo l’esame della domanda cautelare.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale disciplina del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Massime di principio

  • Ai fini del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, assume rilievo l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, quando tale avvio renda il destinatario consapevole delle criticità che possono condurre alla rimozione dell’atto; la successiva adozione del provvedimento di autotutela è tempestiva se interviene entro un arco temporale ragionevole secondo le circostanze del caso.
  • L’annullamento d’ufficio di un provvedimento di compatibilità ambientale è legittimo quando una carenza istruttoria originaria impedisca una valutazione completa del rischio ambientale, in particolare della possibile interferenza dell’opera con le acque sotterranee, e il provvedimento di autotutela individui l’interesse pubblico ambientale e sanitario, ponderi gli interessi privati e motivi sull’impossibilità di proseguire il procedimento senza ulteriori studi ed elaborati.
  • In presenza di infrastrutture contigue e di rischi ambientali interconnessi, l’amministrazione può valutare unitariamente il progetto di una nuova opera e la limitrofa infrastruttura esistente soggetta a interventi urgenti di messa in sicurezza, purché la considerazione congiunta sia logicamente collegata agli obiettivi di tutela ambientale perseguiti.
  • La Commissione tecnica specialistica regionale, quando la legge le attribuisce una funzione di supporto alle istruttorie ambientali, non esercita un potere decisorio vincolante; l’amministrazione competente può discostarsi dal suo parere, anche favorevole, mediante una motivazione istruttoria puntuale sulle criticità non risolte.
  • L’annullamento del provvedimento ambientale presupposto comporta il rigetto delle censure meramente derivate contro gli atti consequenziali e non determina, di per sé, l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico, dovendo l’autorità procedere agli ulteriori adempimenti istruttori e decisori eventualmente necessari.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutotutelaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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