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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35132/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2014 emesso dal Comune su alcuni immobili della città metropolitana. Il contribuente ha contestato l’imposizione sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista per gli immobili destinati a compiti istituzionali e/o utilizzati da soggetti pubblici per attività didattiche, culturali, ricreative e sportive. In primo grado la pretesa tributaria era stata disattesa; in appello, però, la decisione è stata riformata perché, dopo un annullamento in autotutela parziale, la lite riguardava solo immobili concessi a terzi o comunque utilizzati indirettamente. In cassazione la città metropolitana ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e dell’art. 7 d.lgs. 504/1992, sostenendo che per gli immobili scolastici sarebbe sufficiente la destinazione a finalità istituzionali dell’ente, senza necessità di uso diretto; (2) omessa pronuncia sulla richiesta di applicare anche l’esenzione della lettera i) dell’art. 7, assumendo che gli immobili fossero utilizzati da soggetti pubblici per attività didattiche e culturali; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il Comune non avesse provato l’uso da parte di terzi o la sussistenza della convenzione con la società astronomica italiana.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva limitato la pretesa impositiva agli immobili in uso indiretto dopo autotutela parziale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché non vi era omessa pronuncia: il rigetto della domanda principale implicava anche il rigetto della richiesta di altra esenzione, essendo comune il presupposto dell’uso diretto; la Corte ha richiamato il principio per cui l’uso diretto è necessario per entrambe le ipotesi agevolative dell’art. 7 considerate. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che l’onere di provare i requisiti dell’esenzione incombe sul contribuente e che, comunque, le doglianze difettavano di specificità. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione IMU, ma la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la decisione impugnata e con il principio dell’uso diretto.

  • art. 7 d.lgs. 504/1992

    comma 1, lett. a) e lett. i)

    L’esenzione richiede l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente o del soggetto beneficiario; non basta la mera destinazione indiretta o il fatto che l’ente proprietario abbia un obbligo di mettere l’immobile a disposizione di altri soggetti.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione fiscale grava sul contribuente e non sull’amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nei giudizi sull’esenzione IMU per immobili pubblici o enti assimilati, il beneficio richiede l’uso diretto e immediato del bene per il compito istituzionale rilevante; non è sufficiente una mera destinazione indiretta o l’uso da parte di terzi.
  • La deduzione di violazione di legge in cassazione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che prescinda dal fatto decisivo posto a base della decisione è inammissibile per genericità.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di rigetto su un presupposto logico-giuridico assorbente comporta implicitamente il rigetto anche di domande o richieste ulteriori fondate sul medesimo presupposto.
  • Nei giudizi concernenti agevolazioni o esenzioni tributarie, l’onere di provare tutti i relativi presupposti incombe sul contribuente che invoca il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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