Cassazione Civile, Ordinanza n. 35132/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2014 emesso dal Comune su alcuni immobili della città metropolitana. Il contribuente ha contestato l’imposizione sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista per gli immobili destinati a compiti istituzionali e/o utilizzati da soggetti pubblici per attività didattiche, culturali, ricreative e sportive. In primo grado la pretesa tributaria era stata disattesa; in appello, però, la decisione è stata riformata perché, dopo un annullamento in autotutela parziale, la lite riguardava solo immobili concessi a terzi o comunque utilizzati indirettamente. In cassazione la città metropolitana ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e dell’art. 7 d.lgs. 504/1992, sostenendo che per gli immobili scolastici sarebbe sufficiente la destinazione a finalità istituzionali dell’ente, senza necessità di uso diretto; (2) omessa pronuncia sulla richiesta di applicare anche l’esenzione della lettera i) dell’art. 7, assumendo che gli immobili fossero utilizzati da soggetti pubblici per attività didattiche e culturali; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il Comune non avesse provato l’uso da parte di terzi o la sussistenza della convenzione con la società astronomica italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva limitato la pretesa impositiva agli immobili in uso indiretto dopo autotutela parziale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché non vi era omessa pronuncia: il rigetto della domanda principale implicava anche il rigetto della richiesta di altra esenzione, essendo comune il presupposto dell’uso diretto; la Corte ha richiamato il principio per cui l’uso diretto è necessario per entrambe le ipotesi agevolative dell’art. 7 considerate. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che l’onere di provare i requisiti dell’esenzione incombe sul contribuente e che, comunque, le doglianze difettavano di specificità. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
È invocato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione IMU, ma la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la decisione impugnata e con il principio dell’uso diretto.
comma 1, lett. a) e lett. i)
L’esenzione richiede l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente o del soggetto beneficiario; non basta la mera destinazione indiretta o il fatto che l’ente proprietario abbia un obbligo di mettere l’immobile a disposizione di altri soggetti.
L’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione fiscale grava sul contribuente e non sull’amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nei giudizi sull’esenzione IMU per immobili pubblici o enti assimilati, il beneficio richiede l’uso diretto e immediato del bene per il compito istituzionale rilevante; non è sufficiente una mera destinazione indiretta o l’uso da parte di terzi.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che prescinda dal fatto decisivo posto a base della decisione è inammissibile per genericità.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di rigetto su un presupposto logico-giuridico assorbente comporta implicitamente il rigetto anche di domande o richieste ulteriori fondate sul medesimo presupposto.
- Nei giudizi concernenti agevolazioni o esenzioni tributarie, l’onere di provare tutti i relativi presupposti incombe sul contribuente che invoca il beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35002/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35005/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2022 del 29/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →