Sentenza del 20/06/2019 n. 16549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva qualificato la sua attività come commerciale, anziché istituzionale e non lucrativa, confermando gli accertamenti fiscali relativi agli anni 2000-2003. Ha contestato, tra l'altro, la propria legittimazione passiva dopo lo scioglimento, la validità dell'appello dell'Agenzia, la valutazione degli elementi probatori e l'applicazione della disciplina fiscale degli enti non commerciali. L'Amministrazione aveva ritenuto imponibili i compensi ricevuti da enti pubblici per la gestione di mostre ed eventi e le somme corrisposte ai soci, formalmente qualificate come rimborsi spese ma determinate in funzione delle ore lavorate e prive di documentazione giustificativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta non comporta automaticamente la perdita della capacità di stare in giudizio: l'associazione permane quale centro di imputazione dei rapporti non esauriti ed è rappresentata dagli ex titolari degli organi in regime di prorogatio. Ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi, confermando la qualificazione dell'Associazione come ente commerciale sulla base della prevalenza di attività svolte in esecuzione di contratti sinallagmatici con enti pubblici, della prevalenza dei relativi corrispettivi sulle quote associative e dell'assenza di effettive attività istituzionali rivolte ai soci. Le somme pagate ai soci sono state considerate compensi per prestazioni e non rimborsi spese. L'Associazione è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 7.300 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, codice civile
La norma è richiamata nel tema della rappresentanza e della capacità processuale dell'associazione non riconosciuta. Lo scioglimento dell'associazione non determina automaticamente la cessazione della sua capacità di stare in giudizio per i rapporti ancora pendenti.
La disposizione riguarda la responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. La Corte non esamina nel merito la limitazione temporale della responsabilità della presidente perché la questione è stata proposta per la prima volta in Cassazione.
È richiamato per evidenziare che alle associazioni non riconosciute non si applica automaticamente il procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dall'art. 30 c.c.
La disciplina della liquidazione delle associazioni riconosciute non è stata ritenuta estensibile analogicamente alle associazioni non riconosciute, salvo eventuali specifici accordi per la nomina di liquidatori.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione".
Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, quando esse siano dirette a contestare la decisione e a ottenere il riesame pieno della controversia.
È richiamato insieme all'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di specificità dei motivi di appello.
La disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative presuppone il rispetto di obblighi statutari e contabili, tra cui la redazione e approvazione del bilancio o rendiconto annuale. La loro mancata osservanza è stata considerata uno degli elementi contrari alla natura non commerciale dell'associazione.
La disposizione sull'onere della prova è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che l'Amministrazione abbia fondato la qualificazione commerciale su risultanze documentali e dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza.
Art. 111-bis TUIR, commi 1 e 2, vigente all'epoca
Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche della "prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali".
La prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto a quote associative, contributi, sovvenzioni e liberalità costituisce un parametro rilevante per qualificare l'ente come commerciale. I compensi ricevuti in base a contratti con prestazioni e corrispettivo determinati sono stati considerati corrispettivi commerciali, non contributi istituzionali.
È indicato come disposizione corrispondente alla successiva disciplina della qualificazione commerciale degli enti non commerciali.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La denominazione di associazione culturale o senza scopo di lucro non è decisiva: la natura dell'ente viene valutata sulla base dell'attività concretamente svolta, delle modalità operative e della prevalenza economica delle entrate.
- I pagamenti ricevuti da enti pubblici sono qualificabili come corrispettivi commerciali, e non come contributi istituzionali, quando derivano da convenzioni o appalti con prestazioni specifiche, ore di servizio, prezzo e obblighi contrattuali determinati.
- Rimborsi spese forfetari, calcolati in base alle ore lavorate e non accompagnati da giustificativi, possono essere riqualificati come compensi per prestazioni rese dai soci.
- La prevalenza dei ricavi da servizi commerciali rispetto alle quote associative e alle altre entrate istituzionali è un forte indice della natura commerciale dell'ente, soprattutto se l'attività istituzionale a favore degli associati è solo apparente o marginale.
- La mancata redazione e approvazione dei bilanci o rendiconti annuali e la violazione delle regole statutarie possono costituire elementi indiziari contro il riconoscimento del regime agevolato.
- Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta non elimina automaticamente la sua capacità processuale per i rapporti ancora pendenti; in assenza di liquidatori, la rappresentanza può proseguire in regime di prorogatio attraverso i precedenti organi rappresentativi.
- Nel giudizio di Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non trattate nei precedenti gradi di giudizio; chi le deduce deve inoltre indicare con precisione l'atto e il momento in cui le aveva già sollevate.
- Una circolare amministrativa non può prevalere sul chiaro tenore della legge: eventuali indicazioni favorevoli contenute in una circolare non impediscono la qualificazione commerciale quando i fatti concreti integrano i presupposti normativi.
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