Cassazione Civile, Ordinanza n. 00867/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, rideterminando al rialzo il valore dichiarato di due terreni acquistati dal contribuente: uno qualificato non agricolo e uno agricolo. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto solo in parte, con riduzione del 50% del maggior valore accertato; la decisione è stata confermata in appello, con affermazione della sufficiente motivazione dell'atto impositivo e richiamo a tre compravendite di terreni ritenuti analoghi, oltre al rilievo del giudicato interno sulla riduzione del valore. In Cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che gli atti di compravendita richiamati nell'avviso non erano allegati e non avevano caratteristiche analoghe, e che la CTR aveva erroneamente affermato che la CTP avesse respinto integralmente il ricorso; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere l'Ufficio omesso di allegare gli atti richiamati e per asserita carenza di prova; (3) violazione dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986, della l. 241/1990 e della l. 212/2000, per mancata produzione degli atti di cessione usati a comparazione; (4) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, per omessa o insufficiente motivazione dell'avviso e mancata indicazione del criterio di valutazione seguito; (5) violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente e omessa pronuncia su alcune eccezioni. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, infondati il terzo, il quarto e il quinto, affermando che l'avviso conteneva il contenuto essenziale degli atti comparativi e che, nel caso di doppia conforme, non era proponibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. senza specificare le diverse rationes facti delle due decisioni di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di una doppia conforme e perché volto a sollecitare una nuova rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sull'art. 2697 c.c. perché, pur formalmente prospettata come violazione dell'onere della prova, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove. Ha respinto poi le censure sulla mancata allegazione degli atti comparativi e sulla motivazione dell'avviso, osservando che, in materia di imposta di registro e rettifica del valore di immobili/terreni, la motivazione per relationem è sufficiente se l'atto riproduce il contenuto essenziale degli atti usati come parametro di comparazione; nel caso concreto l'avviso indicava estensione, ubicazione, zona e epoca di acquisto dei terreni comparabili, consentendo al contribuente di comprendere il criterio seguito e di difendersi. Ha infine escluso il vizio di motivazione apparente della sentenza di appello, ritenendo sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto fondanti la decisione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non è specificato il diverso fondamento fattuale delle decisioni di primo e secondo grado.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando la censura miri soltanto a contestare la valutazione delle prove.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nella rettifica del valore di immobili/terreni l'avviso è sufficientemente motivato se contiene la riproduzione del contenuto essenziale degli atti comparativi, anche senza loro allegazione integrale.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La rettifica può essere basata su criteri comparativi; è sufficiente che l'atto indichi il criterio astratto seguito per la determinazione del maggior valore.
Richiamata dal ricorrente come parametro procedimentale, ma la Corte non ravvisa un autonomo vizio per mancata allegazione degli atti comparativi quando il contenuto essenziale è riportato nell'avviso.
L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato è soddisfatto se nell'avviso è riprodotto il suo contenuto essenziale, tale da consentire al contribuente e al giudice di individuarne i passaggi rilevanti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è validamente motivata se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario confutare espressamente ogni singolo argomento difensivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio; non è configurabile quando si contesti, in realtà, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
- In materia di rettifica dell'imposta di registro su beni immobili o terreni, l'avviso è sufficientemente motivato per relationem quando riproduce il contenuto essenziale degli atti usati come comparazione, così da rendere intellegibile il parametro valutativo adottato.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso impositivo può ritenersi assolto anche mediante la riproduzione, nell'atto, degli elementi essenziali utili a identificare il bene e il criterio di comparazione.
- La sentenza di merito non è affetta da motivazione apparente se, pur concisa, espone gli elementi fattuali e giuridici decisivi, restando implicitamente disattese le difese incompatibili con la ratio decidendi.
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