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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12507/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, formalmente assunto a tempo parziale per 24 ore settimanali, che ha chiesto il pagamento delle differenze retributive connesse al maggior orario effettivamente svolto. I giudici di merito hanno accertato che il rapporto, per l’intera durata, si era svolto per sei giorni alla settimana, dalle 13.30 alle 23.30 con un’ora di pausa pranzo, e hanno condannato la società al pagamento delle differenze. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2722 c.c. e vizi nella valutazione delle prove, sostenendo che l’onere probatorio sull’orario effettivo fosse stato illegittimamente invertito e che fosse stata presunta una retribuzione "in nero"; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dedotto difetto di specifica domanda sul lavoro straordinario, assumendo che spettasse al lavoratore provare rigorosamente le ore di straordinario e lamentando anche la nullità del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.; (3) ultrapetizione e omessa pronuncia per avere il giudice accertato un orario superiore a quello domandato; (4) erronea applicazione dell’art. 2948 c.c. e omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, censurando anche la motivazione della Corte territoriale sul regime di tutela applicabile al rapporto; (5) omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di giusta causa delle dimissioni del lavoratore e sul messaggio con cui egli avrebbe chiesto la riammissione in servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione del compendio probatorio, ribadendo che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbagli nell’individuare la parte onerata della prova, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove. Ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, la rivalutazione del fatto è preclusa se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito. Le censure ex art. 2722 c.c., quelle sulla nullità del ricorso di primo grado e quelle fondate su ultrapetizione/omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili anche per difetto di specifica trascrizione o indicazione degli atti rilevanti. Sul quarto motivo, pur correggendo la motivazione della Corte d’appello, la Cassazione ha escluso la prescrizione: il rapporto era iniziato il 4 aprile 2012 e, alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, non era maturata alcuna prescrizione, con effetto sospensivo conseguente al sopravvenire della tutela reale/di stabilità in base alla disciplina applicabile. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla decisione impugnata, non risultando che il tema della giusta causa delle dimissioni fosse stato oggetto di specifica trattazione o domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente alla parte sbagliata il relativo onere e decide per la mancanza di prova; non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.

  • art. 2722 c.c.

    La censura è inammissibile se non sorretta da adeguata esposizione del fatto processuale; inoltre, nel giudizio del lavoro, il giudice può ammettere mezzi di prova in deroga ai limiti ordinari della prova testimoniale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia deciso oltre o fuori dalle domande/eccezioni ritualmente proposte; la censura è inammissibile se non sono trascritti e specificati gli atti processuali rilevanti.

  • art. 414 c.p.c.

    La dedotta nullità del ricorso introduttivo deve essere specificamente dedotta e supportata dalla riproduzione degli atti necessari al controllo di legittimità.

  • art. 2948 c.c.

    Nel caso concreto la prescrizione dei crediti retributivi è stata esclusa perché, alla data rilevante, non era maturata e operava il regime sospensivo connesso alla disciplina sopravvenuta.

  • d.lgs. n. 23/2015

    Il regime di tutela applicabile in caso di licenziamento va individuato in base alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.

  • L. n. 92/2012

    Per i rapporti già in essere alla sua entrata in vigore opera l’effetto sospensivo richiamato dalla Corte ai fini della prescrizione dei crediti retributivi.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel processo del lavoro il giudice può ammettere d’ufficio i mezzi di prova anche in deroga ai limiti ordinari della prova testimoniale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la revisione dell’accertamento di fatto è preclusa se il ricorrente non indica le diverse ragioni poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un’esposizione sufficientemente specifica del fatto processuale e delle censure per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Per il sindacato su vizi processuali è necessaria l’indicazione precisa degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369 c.p.c.

    Gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda devono essere prodotti e indicati in modo tale da consentire l’esame diretto da parte della Corte.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia errato nell’individuazione della parte gravata dell’onere probatorio; se il ricorrente contesta soltanto la valutazione delle prove, la censura è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato di legittimità sull’accertamento in fatto è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni poste a base delle due decisioni.
  • Le censure di ultrapetizione e omessa pronuncia richiedono la puntuale trascrizione o indicazione degli atti processuali da cui risulta la domanda o eccezione asseritamente non esaminata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Nel processo del lavoro, la prova dell’orario effettivo e delle differenze retributive può essere desunta dal complesso delle risultanze istruttorie, e il giudice può avvalersi dei poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. nei limiti consentiti dal rito.
  • La prescrizione dei crediti retributivi va valutata in relazione al regime di stabilità applicabile al rapporto e alla data di instaurazione dello stesso; il sopravvenire di una disciplina che incide sulla tutela contro il licenziamento può rilevare ai fini della decorrenza o sospensione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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