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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21742/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta da più lavoratori, già formalmente dipendenti della società appaltatrice, per ottenere il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze della committente, assumendo che l’appalto fosse in realtà una illecita interposizione di manodopera. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo, in sostanza, genuino il contratto di appalto e insussistente una vera eterodirezione dei lavoratori da parte della società appaltatrice. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 29 d.lgs. 276/2003, 1655 c.c. e 2721 c.c., sostenendo che la Corte territoriale si fosse basata sul solo dato formale dei contratti di appalto e di regolamenti operativi, trascurando la mancanza di prova di una reale organizzazione autonoma dell’appaltatore e il valore probatorio insufficiente delle e-mail acquisite; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme processuali (artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.), lamentando la mancata ammissione di prove testimoniali ritenute indispensabili a dimostrare l’interposizione illecita per l’intera durata dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello si era attenuta ai principi in tema di appalto genuino: l’appaltatore deve organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitare un effettivo potere direttivo; la mera gestione amministrativa del rapporto non basta. La decisione di merito aveva accertato, sulla base delle prove documentali e delle e-mail, l’esistenza di un appalto regolare ed effettivo, la disponibilità di locali, arredi e strumenti informatici in capo alla committente e la mancanza di una eterodirezione dei singoli lavoratori. Inoltre, la censura dei ricorrenti si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, anche in presenza di doppia conforme. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la mancata ammissione delle prove testimoniali non era stata correttamente censurata in termini di decisività: i ricorrenti non avevano spiegato in che modo tali prove avrebbero potuto sovvertire con certezza l’esito fondato sulle altre risultanze istruttorie. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito quando la censura investe in realtà l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sull’asserita interposizione illecita e sulla genuinità dell’appalto.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    Per configurare un appalto lecito è necessario che l’appaltatore organizzi realmente il processo produttivo con propria manodopera ed eserciti un potere direttivo effettivo, non meramente formale.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per la nozione di appalto e per distinguerlo dalla mera somministrazione di manodopera.

  • art. 2721, comma 1, c.c.

    Citato nel quadro delle deduzioni sull’efficacia probatoria e sui limiti della prova testimoniale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro a sostegno della censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale e del diritto alla prova.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura processuale sul diniego di prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato per contestare la valutazione delle prove e la mancata ammissione dei mezzi istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte nel secondo motivo.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte nel secondo motivo.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte nel secondo motivo.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte nel secondo motivo.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale richiesta e non ammessa.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La mancata ammissione della prova è censurabile solo se integra violazione del diritto alla prova o un error in procedendo effettivo.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La disciplina della doppia conforme impedisce di rimettere in discussione in cassazione la ricostruzione fattuale mediante il vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato come norma che, nel regime della doppia conforme, limita il controllo sul vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La reiezione del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Indicato come parametro per il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di appalto, la genuinità del contratto dipende non dalla sola formalizzazione dell’accordo, ma dall’effettiva organizzazione autonoma del servizio da parte dell’appaltatore e dall’esercizio di un potere direttivo reale sui lavoratori impiegati.
  • L’interposizione illecita di manodopera è configurabile quando l’appaltatore si limiti a fornire prestazioni lavorative alla committente, conservando solo compiti amministrativi del rapporto e senza una reale organizzazione imprenditoriale del servizio.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La censura per mancata ammissione di prova testimoniale è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione la decisività del mezzo istruttorio, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza l’esito della controversia.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità non può essere usato per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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