Sentenza n. 145/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2009 per ricongiungimento familiare, aveva ottenuto permessi per motivi familiari e successivamente un permesso per lavoro subordinato in attesa di occupazione, rinnovato nel 2024. A seguito della domanda di rinnovo presentata nel 2025 e del preavviso di rigetto, il Questore ha negato il rinnovo valorizzando plurime condanne, anche recenti, la pendenza di un procedimento penale, ripetute segnalazioni e ulteriori elementi desunti dai controlli di polizia, oltre all'insufficienza del reddito. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e motivazione e omessa valutazione attuale e concreta della pericolosità sociale; omesso bilanciamento con la vita familiare tutelata dall'art. 8 CEDU e dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.; contraddittorietà rispetto al precedente rinnovo e lesione del legittimo affidamento; mancata valutazione dell'attività lavorativa sopravvenuta; omessa valutazione d'ufficio del rilascio di un permesso ad altro titolo; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per motivazione apparente sulle osservazioni difensive; violazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, assumendo che il diniego fosse fondato su ragioni diverse dall'insussistenza dei requisiti tipici per il permesso in attesa di occupazione.
La decisione
Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità sociale, osservando che essa può fondarsi non solo su condanne definitive, ma anche su denunce, procedimenti pendenti e altri elementi concordanti, purché il giudizio prognostico non sia manifestamente illogico o arbitrario. Nel caso concreto, il Questore aveva considerato unitariamente condanne risalenti e recenti, un procedimento penale, segnalazioni del 2025 e controlli di polizia: il quadro è stato reputato idoneo a sostenere la prognosi negativa. Il precedente rinnovo del 2024 non impediva una rivalutazione complessiva della condotta alla luce di fatti successivi e ulteriori elementi, sicché non è stata ravvisata contraddittorietà né lesione dell'affidamento. Il diniego non è stato ritenuto fondato sulla mera perdita del lavoro, ma sulla pericolosità sociale; l'attività lavorativa è stata comunque valutata come precaria, trattandosi di proroghe di un contratto a tempo determinato senza prova di una prospettiva stabile. La presenza del figlio minore è stata considerata dall'Amministrazione, ma non risultavano documentati concreti rapporti o impegni genitoriali tali da prevalere sulla valutazione di pericolosità e sul modesto grado di integrazione. Non sussisteva inoltre un obbligo dell'Amministrazione di esaminare d'ufficio il rilascio di un permesso ad altro titolo, in mancanza di una specifica istanza e della documentazione relativa ai presupposti. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento richiamava e superava motivatamente le osservazioni difensive. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in esito alla camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e le parti ne siano state avvisate.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo siano rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Impone di valutare, nel diniego o nel rinnovo, anche la natura e l'effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente, la durata del soggiorno in Italia; la valutazione può comprendere un giudizio prognostico di pericolosità sociale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
Costituisce, insieme all'art. 5, comma 5, la base del potere di valutare la pericolosità dello straniero anche sulla base di elementi diversi da condanne definitive.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il rilascio del permesso ad altro titolo non deve essere valutato d'ufficio in assenza di una specifica istanza dell'interessato corredata dalla documentazione sui relativi presupposti.
La garanzia partecipativa è rispettata quando il provvedimento considera e supera con motivazione intellegibile le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Nel caso deciso non impedisce il diniego, poiché questo è stato fondato sulla concreta pericolosità sociale e non sulla mera perdita dell'occupazione.
art. 8 CEDU
La vita familiare costituisce un interesse da ponderare nel procedimento di rinnovo, ma non determina automaticamente il rilascio del titolo quando sussistano elementi significativi di pericolosità sociale.
Le spese seguono la soccombenza.
Fondamento della condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi, con valutazione prognostica e complessiva, su condanne definitive o non definitive, denunce, procedimenti penali pendenti e altri elementi di fatto anche privi di autonoma rilevanza penale, purché siano concordanti e la motivazione non risulti manifestamente illogica o arbitraria.
- La valutazione della pericolosità sociale dello straniero non deve essere necessariamente ancorata a un accertamento penale definitivo, ma deve considerare il complesso della condotta di vita e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, carenza dei presupposti o incongruità.
- Il precedente rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non preclude una successiva rivalutazione complessiva della posizione dello straniero quando sopravvengano nuove condanne, procedimenti, segnalazioni o altri elementi indicativi di una persistente condotta non conforme alla legge; tali fatti possono giustificare un esito diverso senza che ciò integri, di per sé, contraddittorietà o violazione del legittimo affidamento.
- Nel bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, i legami familiari e la durata del soggiorno devono essere concretamente considerati, ma non prevalgono automaticamente sulla tutela dell'ordine pubblico; la presenza di un figlio minore assume rilievo effettivo solo se accompagnata da elementi concreti sui rapporti e sugli impegni genitoriali.
- L'Amministrazione non è tenuta a convertire o rilasciare d'ufficio un permesso di soggiorno ad altro titolo nell'ambito dell'esame di una domanda di rinnovo: occorre una specifica richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando il provvedimento finale richiama le osservazioni presentate dall'interessato e ne espone, anche sinteticamente ma in modo intellegibile, le ragioni del superamento.
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