Cassazione Civile, Ordinanza n. 11074/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società aveva convenuto più soggetti per ottenere l'accertamento dell'assenza di diritti di terzi sul proprio terreno, la restituzione delle porzioni asseritamente occupate, la delimitazione del confine con apposizione di termini, la rimozione di vasche e di un manufatto in lamiera, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione di parte del fondo ad uso deposito e parcheggio. I convenuti avevano resistito deducendo, tra l'altro, l'esistenza di servitù di passaggio e di scolo costituite per destinazione del padre di famiglia e avevano chiesto in riconvenzionale l'accertamento di tali servitù. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda principale, aveva stabilito i confini secondo c.t.u., aveva riconosciuto le servitù richieste dai convenuti e aveva condannato una delle società al risarcimento per l'occupazione di un'area adibita a deposito. La Corte d'appello aveva rigettato le impugnazioni, ritenendo insussistente il litisconsorzio necessario rispetto a un terzo utilizzatore di una vasca interrata, escludendo l'ultrapetizione in relazione all'apposizione di termini e confermando la condanna risarcitoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'utilizzatore di una vasca di scolo; 2) omesso esame/violazione di legge per mutatio libelli, perché sarebbe stata decisa anche una regolazione di confini non richiesta; 3) inammissibilità/illogicità della condanna risarcitoria, per asserita mancanza di domanda, di prova dell'occupazione illecita e per contraddittorietà della valutazione delle prove e del criterio di liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario perché la servitù accertata riguardava solo le vasche e le condutture autonomamente riferibili alle società convenute, senza contitolarità con il terzo utilizzatore della diversa vasca n. 2. Ha poi confermato che la domanda di apposizione di termini, in presenza di contestazione del confine da parte dei convenuti, si era legittimamente convertita in regolamento di confini, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha infine dichiarato inammissibili le censure sulla condanna risarcitoria: per un verso, perché la dedotta errata interpretazione della domanda era questione non devoluta in appello; per altro verso, perché il motivo sulla motivazione mirava a una rivalutazione del merito e comunque era ostacolato dalla disciplina del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. e dalla c.d. doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più consentita la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti indicati dalle Sezioni Unite.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura sulla motivazione è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
art. 13 D.P.R. 115/2002
Per le impugnazioni totalmente infondate, inammissibili o improcedibili, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo implicitamente nel ragionamento sull'onere probatorio relativo al danno e alla sua quantificazione.
Massime di principio
- Non sussiste litisconsorzio necessario tra soggetti che siano titolari di servitù distinte, anche se aventi contenuto simile e insistenti sul medesimo fondo servente, quando non vi sia una situazione di contitolarità del diritto oggetto del giudizio.
- La domanda di apposizione di termini, fondata sulla presunta certezza del confine, può trasformarsi in regolamento di confini se il convenuto contesta la linea divisoria; in tal caso non vi è ultrapetizione, perché il regolamento è implicitamente compreso nella richiesta originaria.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del merito sulla prova né l'interpretazione della domanda compiute nei gradi di merito, salvo che sia dedotto un vizio ammissibile nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter argomentativo, opera la preclusione derivante dalla doppia conforme, che rende inammissibile la censura motivazionale nei limiti di legge.
- La liquidazione del danno per indebita occupazione può essere parametrata al canone locativo presumibilmente conseguibile dal proprietario se avesse avuto la disponibilità del bene, purché la base fattuale sia sorretta da accertamenti di fatto e prova ritenuta attendibile.
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