Cassazione Civile, Ordinanza n. 02921/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a un contribuente di una cartella di pagamento relativa a due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2002 e 2003, non impugnati e divenuti definitivi. Il contribuente impugnava la cartella deducendo però censure riferite agli atti presupposti, non a vizi propri della cartella. Nel corso del giudizio presentava anche istanza di annullamento in autotutela, accolta solo parzialmente, e poi istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, poi convertito nella l. n. 111/2011, istanza respinta dall’Ufficio perché la controversia aveva a oggetto una cartella di mera riscossione e quindi non definibile. In primo grado la CTP aveva respinto l’eccezione di inammissibilità dell’Ufficio e accolto i ricorsi; in appello la CTR aveva confermato, ritenendo nuova e quindi inammissibile l’argomentazione dell’Ufficio sulla pretestuosità/strumentalità della lite e reputando comunque definibile la controversia. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR qualificato come eccezione nuova la deduzione sulla pretestuosità e strumentalità della lite, mentre si trattava di mera difesa già ricompresa nella contestazione della non condonabilità; 2) violazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, perché la lite non era definibile avendo la cartella natura meramente esecutiva e derivando da precedenti avvisi di accertamento, dunque non costituendo il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito, sul primo motivo, che il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o specificazioni argomentative: la deduzione della strumentalità della lite era dunque una mera difesa, non una nuova eccezione. Sul secondo motivo, ha affermato che la definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 riguarda le liti pendenti su atti che costituiscono il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale al contribuente; se la cartella segue avvisi di accertamento già notificati, la controversia non rientra tra quelle definibili. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché si uniformi ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il divieto di proporre in appello nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o argomentazioni giuridiche che si limitino a specificare contestazioni già svolte in primo grado.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
La definizione agevolata è applicabile solo alle liti pendenti che riguardano un atto rientrante tra quelli definibili; non lo è quando la cartella di pagamento segue avvisi di accertamento già notificati e definitivi, non costituendo il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato il parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
È richiamato per distinguere tra il dovere del giudice di pronunciare sulle domande e sulle eccezioni in senso stretto e le mere argomentazioni difensive delle parti, che non richiedono autonoma pronuncia.
È richiamato per evidenziare che l’atto definibile deve essere un atto impugnabile anche nel merito quale primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
È citato in giurisprudenza di raffronto per le ipotesi in cui la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa viene comunicata al contribuente; tale evenienza non ricorre nella fattispecie decisa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello opera solo per le eccezioni in senso tecnico; sono invece ammissibili le mere difese e le specificazioni argomentative che si limitino a sviluppare contestazioni già introdotte in primo grado.
- Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, una cartella di pagamento è definibile solo quando costituisca il primo e unico atto di comunicazione della pretesa tributaria al contribuente; se è preceduta da avvisi di accertamento già notificati, la controversia non rientra nella nozione di lite pendente definibile.
- La qualificazione di una questione come eccezione nuova o mera difesa dipende dal contenuto sostanziale della deduzione: è eccezione in senso stretto solo la prospettazione di fatti nuovi estintivi, modificativi o impeditivi del diritto altrui.
- La mera contestazione della definibilità della lite o della natura dell’atto impugnato può essere sostenuta con ulteriori argomenti difensivi senza violare il divieto di ius novorum in appello.
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