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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27791/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una società condomina aveva impugnato una delibera assembleare con cui era stato nominato l'amministratore del condominio, deducendone la nullità per asserita violazione delle norme sui requisiti per l'incarico e per mancata specificazione del compenso. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l'unità immobiliare della società fosse sottoposta a esecuzione con nomina di custode giudiziario. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame osservando che l'appellante aveva insistito solo sulla questione pregiudiziale della legittimazione, senza censurare il merito della decisione né riproporre in modo specifico le ragioni di impugnazione della delibera. In cassazione la società ha dedotto, con i primi tre motivi, violazione dell'art. 65 c.p.c. e dell'art. 66 disp. att. c.c. sostenendo che il custode giudiziario non si sostituisce al condomino nell'impugnazione delle delibere e che, inoltre, nessuno tra la società e il custode era stato convocato; ha inoltre invocato la nullità della delibera per mancata indicazione del compenso dell'amministratore ex art. 1129, comma 14, c.c. Con il quarto motivo ha censurato la liquidazione delle spese, lamentando la mancata specificazione dei compensi per le singole fasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sull'omessa riproposizione in appello, in modo specifico, del merito della domanda dopo la decisione di primo grado sulla legittimazione attiva; il ricorso, invece, riproponeva questioni di merito senza censurare tale autonoma ragione di soccombenza. Il quarto motivo è stato rigettato perché la liquidazione complessiva del compenso delle spese processuali è legittima se effettuata per ciascun grado e contenuta nei parametri tabellari applicabili; nel caso concreto la Corte territoriale aveva indicato i criteri e liquidato entro i valori medi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nonché dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il custode giudiziario non sostituisce il condomino nell'impugnazione delle delibere condominiali; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non attacca la ratio decidendi della sentenza d'appello.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Invocato per affermare che all'assemblea devono essere convocati tutti gli aventi diritto; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ragione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla convocazione dei soggetti aventi diritto all'assemblea; non incide sull'esito per la mancata censura della ratio decisoria.

  • art. 1129 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della delibera per mancata specificazione del compenso dell'amministratore; la censura è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata e a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese di lite.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Riferito come base del contributo unificato ulteriore conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la decisione di appello si fonda su una ratio processuale autonoma, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente proprio quella ragione decisiva; la mera riproposizione delle questioni di merito è inammissibile se non attacca il fondamento effettivo della sentenza impugnata.
  • La parte che in primo grado sia soccombente per una questione pregiudiziale che assorba il merito deve, in appello, riproporre specificamente le domande di merito; se omette di farlo, non può poi dolersene utilmente in cassazione.
  • La censura sulla liquidazione delle spese non è accoglibile quando il giudice abbia liquidato un importo complessivo per grado di giudizio, indicato i criteri applicati e rispettato i parametri tabellari minimi e massimi pertinenti.
  • La mancata specificazione delle fasi o dei singoli compensi non determina di per sé illegittimità della liquidazione se l'importo complessivo risulta coerente con il valore della causa e con i parametri forensi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAmministratore di condominioImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità aggravata
IstitutiOnere della prova

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