Cassazione Civile, Ordinanza n. 19842/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava maggiori IRES, IVA e IRAP per l’anno 2015, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva valutato la documentazione prodotta a prova della reale esistenza delle operazioni; con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 53 Cost., assumendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili; in ogni caso ha osservato che il secondo motivo era anche manifestamente infondato, perché la CTR aveva applicato correttamente il principio consolidato secondo cui, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri anche per presunzioni semplici l’inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti. Il ricorso è stato quindi rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in ragione della definizione accelerata, anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
la censura non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie
il riparto dell’onere probatorio, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, pone a carico del contribuente la prova dell’effettività delle operazioni dopo la prova presuntiva dell’Ufficio
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di IVA
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente nel contestare l’imposizione recuperata dall’Ufficio
il primo motivo è inammissibile anche perché la CTR ha deciso sulle medesime questioni di fatto del primo giudice
nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta può giustificare la condanna aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c.
consente la liquidazione di una somma equitativa a titolo di responsabilità aggravata in caso di abuso del processo
consente l’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, né ottenere un nuovo esame del fatto mediante la formale deduzione di un vizio motivazionale.
- La doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e non individua un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
- In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito prova, anche presuntiva, dell’inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi.
- La prova dell’effettività dell’operazione non può essere considerata raggiunta mediante la sola esibizione della fattura o attraverso la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, se tali elementi sono compatibili con un’operazione fittizia.
- Nel procedimento per decisione accelerata, la mancata adesione alla proposta poi confermata può integrare i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in presenza di ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.
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