Cassazione Civile, Ordinanza n. 13487/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal transito di un dipendente da un consorzio di bonifica a una società consortile operante nel servizio idrico integrato. Il lavoratore sosteneva che, in base agli atti del trasferimento e alle mansioni concretamente svolte, dovesse essere inquadrato nel quinto livello del c.c.n.l. Gas-Acqua e non nel terzo livello attribuitogli dalla società. Rivendicava quindi il superiore inquadramento e il pagamento delle differenze retributive. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione delle norme che disciplinano il passaggio dei dipendenti degli enti pubblici al gestore del servizio idrico integrato e degli artt. 2112 e 2103 c.c., sostenendo che il verbale di trasferimento e le mansioni descritte integrassero il profilo professionale di addetto prevenzione/protezione rischi previsto dal quinto livello; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse dato prevalenza all'attestato di servizio del 2012 rispetto al verbale di trasferimento del 2005, che riteneva coevo e sufficiente a dimostrare le mansioni; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che fosse pacifico in causa lo svolgimento delle mansioni di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, non contestato dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione in fatto delle mansioni svolte dal lavoratore. Ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, secondo cui l'attestato di servizio era documento specificamente deputato ad asseverare le mansioni e conteneva una descrizione analitica e temporalmente distinta delle attività svolte, mentre il verbale di trasferimento aveva contenuto più generico e funzione diversa. La Corte ha quindi escluso che vi fosse un errore di diritto sindacabile in cassazione, evidenziando anche la presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato rigettato in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore della società controricorrente e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 7, L.R. 20 del 2003
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del passaggio dei dipendenti al gestore del servizio idrico integrato, in collegamento con l'art. 2112 c.c.
art. 173 d.lgs. n. 173 del 2006
richiamato dal ricorrente come base normativa del trasferimento del personale
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente in tema di trasferimento del personale da enti pubblici
ritenuto dal giudice di merito applicabile al passaggio del lavoratore dal precedente ente alla società cessionaria
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto al corretto inquadramento in base alle mansioni effettive
art. 2 c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
richiamato dal ricorrente per la ricostruzione del profilo professionale originario
art. 18 c.c.n.l. per i dipendenti del settore Gas-Acqua
"Vi appartiene il personale che: -svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori; -opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini di discrezionalità; - si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale; - possiede conoscenze teoriche da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi"
invocato dal ricorrente come declaratoria corrispondente al quinto livello rivendicato
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova e sostenere che la società non avesse contrastato i fatti allegati
invocato per sostenere che i fatti dedotti e non contestati dovessero ritenersi pacifici
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
base formale del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per la disciplina della doppia conforme che ha limitato il sindacato di legittimità sui fatti
richiamato nel preambolo per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 18 c.c.n.l. per i dipendenti del settore Gas-Acqua
la Corte lo considera, insieme agli atti di causa, parametro per verificare la corretta collocazione del lavoratore in relazione alle mansioni accertate
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto, poiché l'accertamento fattuale della Corte di merito resta insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
- Quando la Corte di merito motiva in modo coerente la prevalenza di un documento sull'altro, valorizzando la funzione specifica dell'atto e la sua maggiore idoneità a descrivere le mansioni svolte, la relativa valutazione probatoria non è censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di legittimità.
- Nel giudizio sul superiore inquadramento, il lavoratore deve dimostrare le mansioni concretamente svolte e la loro riconducibilità alla declaratoria contrattuale invocata; la qualificazione formale contenuta in un atto di trasferimento può essere insufficiente se priva di contenuto specifico sulle attività effettive.
- La presenza di doppia conforme riduce ulteriormente lo spazio del controllo di legittimità sul fatto, impedendo che in cassazione si reintroduca una diversa lettura delle risultanze istruttorie sotto la veste di errori di diritto.
- La deduzione dell'omessa contestazione o della non contestazione di un fatto non è sufficiente a superare un accertamento di merito che abbia comunque escluso, sulla base delle prove documentali, la sussistenza del fatto medesimo.
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