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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente di un'azienda sanitaria locale aveva ricevuto l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con deliberazione del direttore generale che prevedeva anche un compenso aggiuntivo annuo lordo; la delibera fu poi sospesa nella parte relativa al compenso, sul presupposto che prima fosse necessaria la graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dal CCNL di settore. Il lavoratore chiese in giudizio il pagamento dell'importo maturato per lo svolgimento dell'incarico nel periodo indicato. Il tribunale rigettò la domanda ritenendo che la mancata impugnazione della sospensione e la prosecuzione dell'incarico integrassero rinuncia al compenso; in appello venne esclusa la rinuncia implicita, ma la domanda fu comunque respinta per mancanza di una base legale o contrattuale del compenso e per la legittimità della revoca dell'atto di gestione del rapporto. In cassazione il ricorrente dedusse, da un lato, la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e del CCNL, sostenendo che la fonte del diritto al compenso fosse il d.lgs. n. 626/1994 e non la contrattazione collettiva; dall'altro, la violazione di norme civilistiche e costituzionali, invocando il legittimo affidamento, la buona fede e la proporzionalità della retribuzione per l'attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina sulla sicurezza sul lavoro imponeva solo l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e la designazione del responsabile, ma non regolava il trattamento economico del soggetto designato. Il rapporto di lavoro del dirigente era invece soggetto alla disciplina contrattuale e al principio di onnicomprensività della retribuzione ex art. 24 d.lgs. n. 29/1993, poi d.lgs. n. 165/2001, che comprende tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio o dalla stessa amministrazione. Poiché non risultava che l'incarico fosse stato attribuito a titolo libero-professionale né in forza di una specifica autorizzazione espressa, nessun compenso aggiuntivo era dovuto. È stata inoltre esclusa la possibilità di fondare il diritto sul solo affidamento ingenerato dalla delibera o sulla clausola di buona fede, trattandosi di pretesa retributiva priva di base normativa e contrattuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 626/1994, art. 8

    imponeva al datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione e di designarne il responsabile, ma non disciplinava il compenso del soggetto incaricato

  • d.lgs. n. 242/1996

    richiamato come norma modificativa del d.lgs. n. 626/1994, senza incidere sul tema del compenso

  • CCNL 5.12.1996 Comparto Sanità – Dirigenza sanitaria-professionale-tecnica e amministrativa

    evocato dal ricorrente come fonte della pretesa, ma la Corte esclude che esso valga a fondare un compenso ulteriore nel caso concreto

  • art. 1374 c.c.

    il contratto individuale di lavoro è integrato dalle norme imperative e dalle disposizioni non derogate dalla volontà negoziale

  • art. 24 d.lgs. n. 29/1993

    "La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali"

    la retribuzione dirigenziale è onnicomprensiva e remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio o dall'amministrazione di appartenenza

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 29/1993

    "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti... nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza"

    costituisce la base del principio di onnicomprensività applicato al dirigente pubblico

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 24

    richiamato quale norma successiva di contenuto analogo all'art. 24 del d.lgs. n. 29/1993

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non idoneo a fondare il diritto al compenso aggiuntivo

  • art. 1375 c.c.

    la buona fede nell'esecuzione non può imporre l'adempimento di un'obbligazione inesistente o assunta contra legem

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme alla buona fede, senza autonoma decisività nel caso

  • art. 36 Cost.

    la proporzionalità della retribuzione non consente di superare la regola dell'onnicomprensività se non nei casi eccezionali indicati dalla giurisprudenza

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la vicenda integri un'ipotesi di mansioni superiori

  • art. 2126 c.c.

    l'efficacia della prestazione in caso di contratto nullo è richiamata solo come eccezione, non applicabile alla fattispecie

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nell'impiego dirigenziale pubblico, la retribuzione è tendenzialmente onnicomprensiva e remunera anche gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, salvo una specifica previsione normativa o contrattuale che attribuisca espressamente un compenso aggiuntivo.
  • Una norma che impone al datore di lavoro di istituire un servizio o di nominare un responsabile non implica, di per sé, il diritto della persona incaricata a un trattamento economico ulteriore, se la disciplina non regola il profilo retributivo.
  • L'affidamento del lavoratore nella spettanza di un compenso non può creare da solo un diritto retributivo privo di base legale o contrattuale; la buona fede non può essere utilizzata per imporre l'adempimento di una pretesa contra legem.
  • La regola della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato può prevalere sul principio di onnicomprensività solo in presenza di attività ulteriori che sconfinino in una prestazione radicalmente diversa e richiedano un nuovo contratto o una specifica base autorizzativa.
  • Per il dirigente pubblico, lo svolgimento di ulteriori compiti non integra automaticamente mansioni superiori né consente, di per sé, il riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFR
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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