Cassazione Civile, Ordinanza n. 23440/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione, a decorrere dall'1.1.2016, dell'agevolazione tariffaria sul consumo di energia elettrica di cui godevano ex dipendenti e pensionati di una società elettrica. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado: l'inopponibilità nei loro confronti dell'accordo sindacale del 27.11.2015; il ripristino dell'agevolazione; il pagamento degli importi corrispondenti agli sconti non più applicati. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il beneficio non fosse un diritto quesito e che non fosse collegato alla prestazione lavorativa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 36 Cost., 2099 e 2121 c.c., 48 e 51 TUIR, sostenendo la natura retributiva dell'agevolazione; 2) violazione degli artt. 36 Cost., 1373, comma 2, e 2099 c.c. e dell'art. 33 del CCNL 21.2.1989, affermando che il beneficio fosse un diritto definitivamente acquisito e insensibile alla contrattazione successiva, non revocabile unilateralmente; 3) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. e della disciplina collettiva, sostenendo che il recesso non potesse colpire il singolo istituto e non l'intero contratto; 4) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta violazione degli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 c.c., contestando la legittimazione delle organizzazioni sindacali a stipulare l'accordo del 27.11.2015 nei confronti dei pensionati; 5) violazione dell'art. 1230 c.c. in relazione all'art. 1333 c.c., assumendo che la nota individuale consegnata al pensionamento avesse novato l'obbligo, trasformando la prestazione in un diritto individuale distinto dalla fonte collettiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso sia la natura retributiva in senso civilistico del beneficio, sia la sua qualificabilità come diritto quesito opponibile alla successiva disdetta e al successivo accordo sindacale. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato le censure su recesso, legittimazione sindacale e novazione, escludendo quindi l'omessa pronuncia. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il beneficio avrebbe natura retributiva; la Corte nega che la qualificazione del beneficio come reddito ai fini fiscali o contributivi implichi la sua natura retributiva civilistica.
Usato per fondare la tesi retributiva del beneficio; la Corte ribadisce che la nozione civilistica di retribuzione è distinta da quella fiscale e contributiva e che il beneficio in questione non è corrispettivo della prestazione lavorativa.
Richiamato dai ricorrenti in collegamento alla retribuzione; non è ritenuto decisivo ai fini dell'inquadramento del beneficio come diritto intangibile.
Richiamato dai ricorrenti per la qualificazione fiscale del beneficio; la Corte osserva che le norme fiscali hanno finalità proprie e non incidono sulla natura civilistica del rapporto.
La Corte rileva che l'assoggettamento a IRPEF di somme o valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro non consente di desumere la natura retributiva in senso civilistico dell'agevolazione.
"non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione"
I ricorrenti lo invocano per sostenere l'inefficacia del recesso; la Corte afferma che la disdetta di un contratto collettivo a tempo indeterminato è ammissibile e che restano intangibili solo diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non mere aspettative future.
Richiamato per contestare la possibilità di incidere solo su una parte del contratto collettivo; la Corte reputa infondata la censura e considera assorbente la corretta valutazione del venir meno del beneficio per effetto della disdetta.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte precisa che non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha esaminato la questione e l'ha respinta, anche implicitamente.
Richiamato dai ricorrenti per il preteso difetto di rappresentanza delle OO.SS.; la Corte osserva che la Corte d'appello ha espressamente esaminato il motivo, ritenendolo infondato nel merito.
Come sopra, richiamato per contestare la spendita del potere rappresentativo delle organizzazioni sindacali.
Richiamato per contestare la forma e i limiti della procura/rappresentanza; la Corte non ravvisa omissione di pronuncia.
Richiamato per sostenere la mancanza di ratifica dell'accordo; la Corte ritiene la questione già decisa nel merito in senso sfavorevole ai ricorrenti.
Richiamato per sostenere la novazione dell'obbligazione; la Corte afferma che la nota individuale non esprime una volontà negoziale inequivoca di estinguere l'obbligazione precedente.
Richiamato in collegamento alla tesi della novazione; la Corte non ne ricava effetti idonei a trasformare la semplice nota di conferma in un contratto novativo.
art. 33 del CCNL del 21.2.1989
Invocato dai ricorrenti per sostenere la stabilità del beneficio; la Corte ritiene che la disciplina collettiva non attribuisse al beneficio carattere di diritto quesito intangibile.
art. 46 del CCL del 21.2.1989
Richiamato nella doglianza sul recesso datoriale dalla regolamentazione collettiva; la Corte lo considera nel quadro della disciplina collettiva che regola il beneficio.
artt. 55 dei CCNL del 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010 e 18.2.2013
Invocati come clausole di inscindibilità; la Corte ritiene non decisivo il rilievo, perché la disdetta ha inciso sull'assetto futuro del beneficio e non su diritti già acquisiti.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni di legittimità su fattispecie analoghe.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni o benefici previsti dalla contrattazione collettiva non sono intangibili per il solo fatto di essere stati goduti in passato: possono essere soppressi per il futuro tramite disdetta del contratto collettivo, salvo che il singolo diritto sia già entrato nel patrimonio del lavoratore o del pensionato come effetto di una prestazione già resa o di una fase del rapporto ormai esaurita.
- La nozione di "diritto quesito" tutela solo posizioni già definitivamente acquisite e non semplici aspettative alla conservazione nel tempo di condizioni più favorevoli previste da precedenti discipline collettive.
- La qualificazione fiscale o contributiva di un'erogazione come reddito da lavoro non ne determina automaticamente la natura retributiva civilistica: le categorie tributarie e previdenziali hanno autonomia rispetto all'inquadramento del beneficio nel rapporto di lavoro.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, anche respingendola implicitamente o per ragioni assorbenti; il vizio ricorre solo in caso di totale mancanza di decisione su domanda o eccezione.
- Per configurare una novazione è necessaria una volontà estintiva inequivoca dell'obbligazione precedente; una mera comunicazione confermativa o partecipativa non basta a trasformare la fonte del diritto in un'obbligazione nuova e autonoma.
- Se l'accordo sindacale successivo si limita a prendere atto della disdetta datoriale e a regolare gli effetti della cessazione del beneficio, la sua eventuale inopponibilità non fa rivivere il diritto soppresso, se la causa estintiva del beneficio è già nella disdetta stessa.
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