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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32497/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un socio di una società a ristretta base partecipativa aveva versato denaro nelle casse sociali nell'anno d'imposta 2006. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che tali somme non fossero un finanziamento soci, ma rappresentassero utili extracontabili della società, successivamente imputati in capo ai soci per presunzione di distribuzione. Nei confronti del socio è stato emesso un avviso di accertamento per maggior reddito. La CTP ha rigettato il ricorso del contribuente e la CTR ha respinto l'appello, richiamando l'esito del separato giudizio relativo alla società. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 55, 75, 85, 88, comma 4, d.P.R. 917/1986 e degli artt. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare le doglianze d'appello e avrebbe errato nel considerare come reddito somme che, a suo dire, costituivano versamenti dei soci e quindi non imponibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato, da un lato, che la doglianza era generica perché non riportava specificamente il contenuto delle censure di appello; dall'altro, che il ricorso non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sia sull'inverosimiglianza, in fatto, della tesi del finanziamento soci sia sulla presunzione, propria delle società a ristretta base azionaria, di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che, nel separato giudizio sulla società, l'accertamento dei ricavi non contabilizzati e della loro imputazione ai soci era divenuto definitivo, con conseguente operatività del giudicato riflesso anche nel presente giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto non decisivo perché non attaccava la ratio della sentenza impugnata e, in parte, era generico nella critica alla motivazione della CTR.

  • artt. 51, 55, 75, 85, 88, comma 4, d.P.R. 917/1986

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che i versamenti dei soci non costituissero reddito imponibile; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto, ritenendo operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • artt. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972

    Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'erroneità dell'accertamento; la Corte non li considera idonei a scardinare la presunzione derivante dall'accertato maggior reddito societario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso rigettato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di un maggior reddito in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del singolo socio.
  • La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non contrasta con il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto rilevante è la ristrettezza della compagine sociale, che implica vincoli di solidarietà e reciproco controllo nella gestione.
  • Il socio può vincere la presunzione solo dimostrando che l'utile extracontabile è stato accantonato, reinvestito o destinato ad altri scopi, ovvero che egli era estraneo alla gestione societaria e non ha beneficiato degli utili.
  • In cassazione, una censura è inidonea se non è specifica nel riportare il contenuto delle doglianze proposte nei gradi di merito e se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Il giudicato formatosi nel separato giudizio relativo alla società può spiegare efficacia riflessa nel giudizio instaurato dal socio, incidendo sull'accertamento del presupposto impositivo personale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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