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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08693/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato per violazione dei limiti di velocità con apparecchiatura elettronica (telelaser/autovelox) e dalla conseguente ordinanza-ingiunzione prefettizia. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione, deducendo in sostanza: a) l'illegittimità dell'accertamento per mancata prova della preventiva verifica periodica di funzionalità e taratura dell'apparecchio; b) la nullità/insufficienza del verbale per omessa indicazione di circostanze essenziali, tra cui la collocazione del segnale di presegnalazione e la natura temporanea o permanente della postazione di controllo; c) l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito fede privilegiata alle attestazioni contenute nel verbale e alle dichiarazioni del verbalizzante. Il Tribunale ha respinto l'appello, ritenendo generiche le doglianze e sufficiente la documentazione in atti, nonché la prova dell'avvenuto controllo dell'apparecchiatura e della corretta contestazione immediata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quando e come la questione della taratura/verifica fosse stata ritualmente proposta nei gradi di merito. Ha poi ritenuto infondati, e dunque rigettati, il secondo e il terzo motivo: il verbale conteneva infatti l'indicazione della presegnalazione del controllo di velocità, della tipologia dell'apparecchiatura utilizzata, del controllo preventivo di funzionalità e degli elementi essenziali della contestazione immediata; tali attestazioni, provenendo da pubblici ufficiali e riguardando fatti direttamente percepiti e caratteristiche oggettive, fanno fede fino a querela di falso. È stata inoltre valorizzata la circostanza che la contestazione fosse avvenuta immediatamente e che dagli atti risultassero tempo, luogo, velocità rilevata, targa del veicolo e descrizione dello strumento. Nessuna statuizione sulle spese è stata pronunciata per mancata difesa dell'intimata; è stato invece disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura relativa alla mancata verifica o taratura dell'apparecchio di rilevamento della velocità è inammissibile se non viene specificamente indicato dove, quando e come tale questione sia stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.
  • L'onere di contestare in modo puntuale l'erroneità dell'accertamento grava sul ricorrente: non è sufficiente una doglianza generica o ipotetica, specie quando il giudice di merito abbia dato conto di elementi documentali contrari.
  • Le attestazioni del verbale di accertamento provenienti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti direttamente percepiti e alle caratteristiche oggettive dell'apparecchiatura in condizioni statiche, nonché quanto all'avvenuta esecuzione dei controlli preventivi indicati nel verbale.
  • In materia di violazioni dei limiti di velocità, la validità dell'accertamento può essere sostenuta dalla compresenza nel verbale degli elementi essenziali della contestazione immediata, dei dati identificativi del veicolo, del luogo, del tempo, della velocità rilevata e della descrizione dello strumento utilizzato.
  • La contestazione della legittimità del verbale è infondata quando gli atti di causa confermano sia la presenza della presegnalazione del controllo di velocità sia la corretta esecuzione del procedimento sanzionatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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