Cassazione Civile, Ordinanza n. 23819/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società operante nel commercio al minuto di abbigliamento un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, ricostruendo induttivamente i ricavi sulla base degli studi di settore e rilevando l'incongruenza tra quanto dichiarato e quanto ritenuto congruo, anche in ragione della mancata partecipazione al contraddittorio preventivo. La CTP aveva respinto l'impugnazione della società. In appello, la contribuente aveva dedotto: difetto di sottoscrizione dell'avviso; irrilevanza dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti perché inferiore all'11%; presenza di ulteriori ricavi non considerati; marginalità dell'impresa e contesto territoriale. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo marginale lo scostamento e rideterminando in via induttiva anche i costi connessi ai maggiori ricavi, con conseguente forte riduzione del maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. In cassazione l'Agenzia denunciava, da un lato, ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a costi mai specificamente allegati dalla contribuente e che, comunque, il riconoscimento dei costi presunti sarebbe possibile solo nell'accertamento induttivo puro; dall'altro, violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 109, comma 4, TUIR e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR considerato costi 'occulti' senza prova certa e precisa, in violazione dell'onere probatorio gravante sul contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la domanda della contribuente in appello includesse anche la contestazione circa l'assenza di un'indagine sui costi effettivi e sul risultato di esercizio, nonché una richiesta subordinata di riduzione dell'imponibile: dunque la CTR non è uscita dal perimetro della domanda e non vi è ultrapetizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione deve ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito emerse, e che, sulla scia dei principi costituzionali di capacità contributiva e della giurisprudenza recente, tale esigenza vale anche nell'accertamento analitico-induttivo, non solo in quello induttivo puro. Pertanto, anche in mancanza di documentazione completa, deve essere riconosciuta una percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi. La sentenza impugnata, avendo applicato tale criterio, è stata confermata. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il veicolo del motivo con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per ultrapetizione.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la Corte ha escluso la violazione perché la questione dei costi era comunque compresa nella domanda di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in tema di onere della prova e deducibilità dei costi.
Richiamato per affermare che l'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente, ma il principio va coordinato con la ricostruzione complessiva del reddito.
I costi non contabilizzati possono essere considerati solo se risultano da elementi certi e precisi; la Corte però, richiamando la giurisprudenza recente, ammette una stima percentuale dei costi anche in accertamento analitico-induttivo.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma di riferimento per l'accertamento analitico-induttivo richiamato nel caso; la Corte afferma che anche in questo tipo di accertamento vanno considerate le componenti negative del reddito.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il recupero dei costi occulti sarebbe proprio dell'accertamento induttivo puro, tesi non condivisa dalla Corte.
art. 53 Cost.
È evocato come parametro di capacità contributiva: non si può tassare il profitto lordo come se fosse reddito netto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, non viola il divieto di ultrapetizione il giudice che ridetermini il reddito imponibile considerando i costi inerenti ai maggiori ricavi quando dalla domanda del contribuente emerga, anche implicitamente o in via subordinata, la contestazione della mancata considerazione dei costi e la richiesta di riduzione dell'imponibile.
- In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'Ufficio deve ricostruire il reddito complessivo del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse, perché altrimenti si assoggetterebbe a imposta il reddito lordo anziché quello netto, in contrasto con il principio di capacità contributiva.
- L'obbligo di considerare una quota di costi presunti a fronte di maggiori ricavi non è limitato all'accertamento induttivo puro, ma opera anche nell'accertamento analitico-induttivo, purché la ricostruzione sia coerente con gli elementi acquisiti e con la finalità di determinare il reddito netto.
- Quando la contabilità del contribuente non consenta una puntuale determinazione dei costi riferiti ai maggiori ricavi accertati, il giudice può procedere a una stima induttiva dei costi, evitando che l'imposizione colpisca un risultato lordo irragionevolmente sovrastimato.
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