Sentenza n. 2587/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di eseguire una sentenza definitiva del giudice ordinario che aveva riconosciuto il pagamento di € 1.745,15 lordi per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Marsala n. 645/2025, con cui era stato disposto in suo favore il pagamento della somma lorda di € 1.745,15 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante la definitività della sentenza e la sua notificazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare sostanzialmente la pretesa. Il giudice ha verificato la proponibilità dell’azione, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato il 16 marzo 2026 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 20 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Marsala entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Ha disposto, per il caso di ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina richiamata in motivazione sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a.
Costituiscono la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di sentenze definitive del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione per obbligazioni pecuniarie è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria del comando giudiziale rimanga inadempiente.
- L’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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