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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36837/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società contribuente era stata sottoposta ad accertamento per l'anno d'imposta 2004 a seguito di scostamenti rilevati tra il reddito dichiarato e quello desumibile dallo studio di settore SG42U. L'Ufficio aveva inviato un invito al contraddittorio e, ritenute insufficienti le giustificazioni, aveva emesso atto impositivo. La contribuente aveva contestato, tra l'altro, l'erronea scelta dello studio di settore, la sua applicazione automatica e la mancata valutazione delle memorie difensive; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello valorizzando la natura familiare dell'impresa, l'esiguità degli scostamenti, l'aumento degli oneri sociali e l'inadeguatezza del cluster prescelto. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993, dell'art. 39 d.P.R. 600/1972, dell'art. 10 l. 146/1998 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva correttamente apprezzato gli indici di spesa, l'antieconomicità della gestione e la presunzione di ricavi occulti desumibile anche dal finanziamento soci di euro 200.000; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata considerazione della correttezza dello studio di settore, delle perdite pluriennali, dell'antieconomicità e del versamento soci in conto capitale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva erroneamente valutato gli elementi presuntivi rilevanti ai fini dell'accertamento e aveva trascurato la portata indiziaria del finanziamento dei soci in una società a ristretta base familiare, priva di prova sulla provenienza delle somme e incapace, per le perdite pregresse, di distribuire utili. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, né l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia comunque stato considerato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    norma richiamata come base dell'accertamento fondato sugli studi di settore e sulle presunzioni di ricavi non dichiarati; la Corte ne valorizza il corretto impiego degli elementi presuntivi.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1972

    richiamato quale parametro dell'accertamento e della valutazione presuntiva dei ricavi/redditi.

  • art. 10 L. n. 146/1998

    richiamato in relazione al sistema degli studi di settore e al contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova e per la necessità che il contribuente vinca la presunzione con prova adeguata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nel testo applicabile, il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per anomalie motivazionali estreme, non per la mera insufficienza della motivazione o per la mancata valutazione di elementi istruttori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge nell'apprezzamento delle presunzioni e degli studi di settore.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il giudice di merito deve valutare in modo complessivo gli elementi presuntivi posti dall'Ufficio, compresi quelli inerenti all'antieconomicità della gestione e agli scostamenti tra ricavi dichiarati e ricavi presunti.
  • In una società a ristretta base familiare, finanziamenti dei soci non adeguatamente giustificati, specie se la società è in perdita da tempo e non appare in grado di distribuire utili, possono essere letti come indizio di ricavi non contabilizzati.
  • Per superare la presunzione fiscale non basta allegare genericamente la capacità reddituale o di spesa dei soci: occorre dimostrare la concreta provenienza delle somme e la loro effettiva natura.
  • Nel sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più censurabili la mera insufficienza motivazionale o l'omessa considerazione di singoli elementi probatori, se il fatto storico è stato comunque esaminato.
  • La censura di violazione di legge nell'accertamento tributario è fondata quando il giudice di merito interpreta in modo erroneo la portata degli elementi presuntivi richiesti dalla norma e li svaluta senza adeguata verifica del loro significato indiziario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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