Cassazione Civile, Sentenza n. 9049/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva ritenuto abusiva la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dal 1.9.2014 al 31.8.2021 per la classe di concorso B-16, con richiesta di risarcimento danni ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. La Regione deduceva: errata interpretazione del quadro normativo post legge n. 107/2015 (piano concorsuale triennale), efficacia sanante delle procedure concorsuali effettivamente bandite, irrilevanza della mancata abilitazione del ricorrente per la configurazione dell’abuso e l’insussistenza del danno; e, infine, che la successiva immissione in ruolo tramite concorso straordinario/ordinario avrebbe estinto le conseguenze dell’abuso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Ha confermato che la reiterazione dei contratti a termine è abusiva se non sono rispettate le garanzie previste dall'ordinamento (in particolare la cadenza triennale dei concorsi e la loro idoneità a consentire l'immissione in ruolo). Ha ritenuto rilevante che per la classe B-16 non fossero state effettivamente attivate procedure abilitanti che consentissero ai precari privi di abilitazione di concorrere in tempi certi; ha imputato alla Regione la responsabilità della mancanza di procedure abilitanti e ha confermato la misura del risarcimento (quattro mensilità della retribuzione globale di fatto). La Corte ha altresì stabilito che la successiva immissione in ruolo in esito a una procedura concorsuale meritocratica non cancella il diritto al risarcimento derivante dall'abuso.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010
Norma invocata per il ristoro del danno da reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego; utilizzata come titolo della pretesa risarcitoria del ricorrente (Naccarato).
Norma storicamente rilevante per l'autorizzazione di supplenze nel pubblico impiego; la Corte richiama la giurisprudenza che ne ha accertato limiti e profili di illegittimità quando autorizzava rinnovi indefiniti senza limiti.
legge n. 107/2015 (art. 1, commi 95 ss.; comma 113; comma 131)
"A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti ... non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi"
Ha introdotto un piano straordinario di assunzioni, la cadenza triennale dei concorsi e un limite alla reiterazione delle supplenze (comma 131). La Corte spiega che, per i contratti stipulati nella vigenza della L.107/2015, occorre valutare la correttezza dell'indizione dei concorsi triennali e la loro effettiva idoneità a consentire l'immissione in ruolo; non tutte le previsioni della L.107 escludono automaticamente l'abuso.
d.lgs. n. 297/1994 (art. 400, come modificato)
La modifica che ha fissato la cadenza triennale dei concorsi è centrale per valutare se l'Amministrazione ha rispettato l'obbligo di bandire procedure periodiche idonee a prevenire l'abuso.
Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 5, punto 1)
Richiama i principi europei: i rinnovi a termine non possono essere illimitati senza tempi certi per le procedure di selezione; l'ordinamento nazionale deve prevedere misure efficaci, proporzionate e dissuasive (tra cui concorsi certi o risarcimento).
d.lgs. n. 368/2001 e d.lgs. n. 81/2015
La Corte conferma l'inapplicabilità generalizzata di tali discipline (tipiche del settore privato) ai rapporti di lavoro dei docenti e del personale ATA, per le peculiarità del sistema di reclutamento scolastico.
Norma che ha previsto procedure straordinarie per la stabilizzazione e abilitazione; la Corte rileva che l'assunzione in ruolo in esito a procedure meritocratiche (anche se "straordinarie") non elimina il diritto al risarcimento se non sussiste un nesso diretto e automatico con l'abuso.
Cass. n. 15240/2021 e giurisprudenza di raccordo
Principio consolidato: la stabilizzazione successiva non cancella il diritto al risarcimento salvo che la stabilizzazione sia l'effetto diretto e immediato dell'abuso (deve sussistere stretta correlazione soggettiva e oggettiva).
Richiamato in tema di onere della prova: la Regione aveva tempestivamente dedotto l'assenza di titolo abilitante, per cui le deduzioni in replica del resistente sulla mancata attivazione di procedure abilitanti sono state ammesse e valutate.
art. 380-bis c.p.c. e art. 96 c.p.c.
Disposizioni processuali relative alla proposta di definizione anticipata e alle conseguenze sui compensi e sulle spese processuali; la Corte ricorda che la definizione non si è realizzata e quindi non sono applicabili talune riduzioni/sanzioni previste dall'art. 96.
Massime di principio
- Nel settore scolastico la reiterazione di contratti a termine può essere dichiarata abusiva anche per rapporti instaurati nella vigenza della legge n.107/2015 se l'Amministrazione non indice concorsi con la cadenza triennale prevista o indice concorsi non idonei a garantire l'immissione in ruolo.
- La mancanza del titolo abilitante, se derivante dall'assenza di procedure abilitanti attivate dall'Amministrazione, non esclude automaticamente il diritto al risarcimento: l'inadempimento organizzativo dell'ente può essere addebitato a quest'ultimo.
- La successiva stabilizzazione mediante concorso non cancella il danno riconosciuto per reiterazione abusiva, salvo che la stabilizzazione sia l'effetto diretto, immediato e automatico dell'abuso (cioè quando la stabilizzazione sia conseguenza strutturalmente legata e riconducibile all'illecito).
- Per accertare l'abuso occorre valutare non solo l'indizione formale dei concorsi ma la loro effettiva idoneità a consentire l'immissione in ruolo dei precari (es. riservatezza, requisiti di accesso, esistenza di procedure abilitanti).
- In fase processuale le eccezioni sollevate dall'Amministrazione (es. assenza di titolo abilitante) richiedono al resistente di potersi difendere anche con deduzioni in replica; tali deduzioni non costituiscono automaticamente nuova causa petendi se sono reattive rispetto alle eccezioni avversarie.
- La quantificazione del risarcimento è rimessa al giudice del merito e può essere contenuta (anche poche mensilità) nonostante un periodo di precariato più lungo, purché motivata.
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