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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9049/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva ritenuto abusiva la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dal 1.9.2014 al 31.8.2021 per la classe di concorso B-16, con richiesta di risarcimento danni ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. La Regione deduceva: errata interpretazione del quadro normativo post legge n. 107/2015 (piano concorsuale triennale), efficacia sanante delle procedure concorsuali effettivamente bandite, irrilevanza della mancata abilitazione del ricorrente per la configurazione dell’abuso e l’insussistenza del danno; e, infine, che la successiva immissione in ruolo tramite concorso straordinario/ordinario avrebbe estinto le conseguenze dell’abuso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Ha confermato che la reiterazione dei contratti a termine è abusiva se non sono rispettate le garanzie previste dall'ordinamento (in particolare la cadenza triennale dei concorsi e la loro idoneità a consentire l'immissione in ruolo). Ha ritenuto rilevante che per la classe B-16 non fossero state effettivamente attivate procedure abilitanti che consentissero ai precari privi di abilitazione di concorrere in tempi certi; ha imputato alla Regione la responsabilità della mancanza di procedure abilitanti e ha confermato la misura del risarcimento (quattro mensilità della retribuzione globale di fatto). La Corte ha altresì stabilito che la successiva immissione in ruolo in esito a una procedura concorsuale meritocratica non cancella il diritto al risarcimento derivante dall'abuso.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, legge n. 183/2010

    Norma invocata per il ristoro del danno da reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego; utilizzata come titolo della pretesa risarcitoria del ricorrente (Naccarato).

  • legge n. 124/1999 (art. 4)

    Norma storicamente rilevante per l'autorizzazione di supplenze nel pubblico impiego; la Corte richiama la giurisprudenza che ne ha accertato limiti e profili di illegittimità quando autorizzava rinnovi indefiniti senza limiti.

  • legge n. 107/2015 (art. 1, commi 95 ss.; comma 113; comma 131)

    "A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti ... non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi"

    Ha introdotto un piano straordinario di assunzioni, la cadenza triennale dei concorsi e un limite alla reiterazione delle supplenze (comma 131). La Corte spiega che, per i contratti stipulati nella vigenza della L.107/2015, occorre valutare la correttezza dell'indizione dei concorsi triennali e la loro effettiva idoneità a consentire l'immissione in ruolo; non tutte le previsioni della L.107 escludono automaticamente l'abuso.

  • d.lgs. n. 297/1994 (art. 400, come modificato)

    La modifica che ha fissato la cadenza triennale dei concorsi è centrale per valutare se l'Amministrazione ha rispettato l'obbligo di bandire procedure periodiche idonee a prevenire l'abuso.

  • Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 5, punto 1)

    Richiama i principi europei: i rinnovi a termine non possono essere illimitati senza tempi certi per le procedure di selezione; l'ordinamento nazionale deve prevedere misure efficaci, proporzionate e dissuasive (tra cui concorsi certi o risarcimento).

  • d.lgs. n. 368/2001 e d.lgs. n. 81/2015

    La Corte conferma l'inapplicabilità generalizzata di tali discipline (tipiche del settore privato) ai rapporti di lavoro dei docenti e del personale ATA, per le peculiarità del sistema di reclutamento scolastico.

  • art. 1, d.l. n. 126/2019

    Norma che ha previsto procedure straordinarie per la stabilizzazione e abilitazione; la Corte rileva che l'assunzione in ruolo in esito a procedure meritocratiche (anche se "straordinarie") non elimina il diritto al risarcimento se non sussiste un nesso diretto e automatico con l'abuso.

  • Cass. n. 15240/2021 e giurisprudenza di raccordo

    Principio consolidato: la stabilizzazione successiva non cancella il diritto al risarcimento salvo che la stabilizzazione sia l'effetto diretto e immediato dell'abuso (deve sussistere stretta correlazione soggettiva e oggettiva).

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la Regione aveva tempestivamente dedotto l'assenza di titolo abilitante, per cui le deduzioni in replica del resistente sulla mancata attivazione di procedure abilitanti sono state ammesse e valutate.

  • art. 380-bis c.p.c. e art. 96 c.p.c.

    Disposizioni processuali relative alla proposta di definizione anticipata e alle conseguenze sui compensi e sulle spese processuali; la Corte ricorda che la definizione non si è realizzata e quindi non sono applicabili talune riduzioni/sanzioni previste dall'art. 96.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico la reiterazione di contratti a termine può essere dichiarata abusiva anche per rapporti instaurati nella vigenza della legge n.107/2015 se l'Amministrazione non indice concorsi con la cadenza triennale prevista o indice concorsi non idonei a garantire l'immissione in ruolo.
  • La mancanza del titolo abilitante, se derivante dall'assenza di procedure abilitanti attivate dall'Amministrazione, non esclude automaticamente il diritto al risarcimento: l'inadempimento organizzativo dell'ente può essere addebitato a quest'ultimo.
  • La successiva stabilizzazione mediante concorso non cancella il danno riconosciuto per reiterazione abusiva, salvo che la stabilizzazione sia l'effetto diretto, immediato e automatico dell'abuso (cioè quando la stabilizzazione sia conseguenza strutturalmente legata e riconducibile all'illecito).
  • Per accertare l'abuso occorre valutare non solo l'indizione formale dei concorsi ma la loro effettiva idoneità a consentire l'immissione in ruolo dei precari (es. riservatezza, requisiti di accesso, esistenza di procedure abilitanti).
  • In fase processuale le eccezioni sollevate dall'Amministrazione (es. assenza di titolo abilitante) richiedono al resistente di potersi difendere anche con deduzioni in replica; tali deduzioni non costituiscono automaticamente nuova causa petendi se sono reattive rispetto alle eccezioni avversarie.
  • La quantificazione del risarcimento è rimessa al giudice del merito e può essere contenuta (anche poche mensilità) nonostante un periodo di precariato più lungo, purché motivata.

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