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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9054/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato il 1/7/2021 per sei assenze ingiustificate (periodo 9/9 - 8/11/2019) durante l'orario di lavoro senza timbratura del badge, con allontanamenti per recarsi in palestra o presso abitazioni personali/familiari. Il ricorrente deduceva erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, sostenendo che la mera prova dell'uscita dai locali non fosse sufficiente quando la prestazione è abitualmente fuori sede, e che spettasse al datore di lavoro dimostrare cosa facesse il lavoratore nei periodi contestati o che non fosse stato inviato in missione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha respinto. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente applicato il riparto dell'onere della prova: il datore di lavoro aveva provato l'assenza oggettiva del dipendente nei giorni indicati e, tramite annotazioni della polizia giudiziaria, aveva dimostrato che gli allontanamenti erano per esigenze personali e non per ragioni di servizio. La Corte ha confermato che la mancata timbratura unitamente alle modalita' fraudolente di allontanamento integra la fattispecie di falsa attestazione della presenza e può legittimare il licenziamento per la grave violazione del vincolo fiduciario, valutando anche la proporzionalità della sanzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola generale sul riparto dell'onere della prova: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; la sua rilevanza è richiamata per delimitare quando l'errore in tema probatorio possa incidere sulla decisione.

  • art. 5 legge n. 604/1966

    Attribuisce al datore l'onere di provare la condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare; nel caso di assenze ingiustificate il datore può limitarsi a provare l'oggettività dell'assenza, lasciando al lavoratore l'onere di giustificarla.

  • art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001 (e comma 1‑bis)

    Tipizza la falsa attestazione della presenza in servizio anche quando si tratta di mancata registrazione delle uscite: non è necessaria la manomissione del sistema elettronico; la condotta che induce in errore il datore di lavoro integra la fattispecie disciplinare.

  • art. 57 comma 3 lett. e) e art. 59 comma 9 n.2 lett. a) CCNL di Comparto

    Norme contrattuali che sanzionano l'assenza dal luogo di lavoro senza autorizzazione del dirigente e prevedono il licenziamento nei casi indicati, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

  • art. 360 c.p.c. (1° comma n.3 e n.5) e art. 348‑ter c.p.c.

    Limiti di sindacabilità in Cassazione: i vizi sulla valutazione del merito vanno ricondotti ai relativi numeri dell'art. 360; la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo non si confronta con il decisum o riguarda valutazioni di fatto non sindacabili, salvo i casi previsti dalla 'doppia conforme' ex art. 348‑ter.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1‑quater (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    Norma amministrativa richiamata in materia di contributo unificato: la Corte dichiara sussistere le condizioni per l'obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari al contributo unificato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)

    Cass. n. 24697/2022; Cass. n. 16597/2018; Cass. n. 2988/2011; Cass. n. 30418/2023; Cass. n. 21681/2023; Cass. S.U. n. 8053/2014

    Orientamenti consolidati che confermano: il datore può provare l'assenza oggettiva; la mancata timbratura e gli allontanamenti non autorizzati possono integrare la falsa attestazione; la verifica di proporzionalità della sanzione rimane di competenza del giudice di merito e la Cassazione sindaca i profili di diritto e i limiti di sindacabilità della valutazione di fatto.

Massime di principio

  • Se il datore di lavoro prova oggettivamente l'assenza del dipendente nei giorni contestati, grava sul lavoratore l'onere di giustificarla; la prova dell'uscita dai locali può essere sufficiente se integrata da elementi che mostrino l'assenza di ragioni di servizio.
  • La mancata timbratura delle uscite, se collegata a modalità tali da indurre in errore l'amministrazione (es. allontanamenti per fini personali), può costituire falsa attestazione della presenza anche senza alterazione materiale del sistema di rilevazione.
  • Quando la prestazione è abitualmente fuori sede, il datore deve comunque dimostrare che l'allontanamento non rientrava in attività di servizio o in missione; la circostanza cambia il peso e i tipi di prova necessari.
  • La valutazione della proporzionalità del licenziamento compete al giudice di merito; la Cassazione controlla la legittimità giuridica dell'iter e la corretta applicazione delle regole probatorie ma sindaca con prudenza le valutazioni di fatto.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che non si confrontano con il decisum o che attaccano soltanto la valutazione di fatto sono spesso dichiarati inammissibili o improduttivi, salvo i casi tassativi previsti dal codice.

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