Cassazione Civile, Sentenza n. 9050/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto discriminatoria la norma contrattuale (art. 2 del CCNL 4.08.2011) nella parte in cui riservava ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e l'incremento stipendiale conseguente. Il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 in combinato disposto con l'art. 2 del CCNL e con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la ricostruzione della carriera (con riconoscimento di anzianità 'fictio iuris') avrebbe già garantito un vantaggio al docente immesso in ruolo e che, dunque, l'estensione della clausola di salvaguardia ai precari determinerebbe una "discriminazione alla rovescia" nei confronti degli assunti ab initio a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che la limitazione prevista dall'art. 2 del CCNL 4.08.2011 è discriminatoria in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. La disposizione contrattuale è stata disapplicata nella parte in cui escludeva gli assunti a tempo determinato in servizio al 1/9/2010 dalla conservazione ad personam della fascia 3-8 e dal relativo incremento; la docente Bernardini è titolare del diritto alle differenze retributive per il periodo leso (entro i limiti della prescrizione quinquennale). Il ricorso è stato inoltre condannato alle spese di giudizio di cassazione (importi liquidati indicati in sentenza).
Norme richiamate
art. 2 del CCNL 4 agosto 2011
la Corte ha ritenuto discriminatoria la parte che riservava la conservazione ad personam della precedente fascia stipendiale 3-8 ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010; tale parte è stata disapplicata nei confronti dei precari immessi in ruolo che potevano far valere l'anzianità.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE come divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo giustificazione oggettiva; la clausola non consente di riservare a priori benefici ad personam esclusivamente ai soli stabilizzati in data fissata.
art. 485 del d.lgs. n. 297/1994
richiamato dal Ministero in relazione alla ricostruzione della carriera; la Corte ha osservato che le norme sulla ricostruzione dell'anzianità vanno distinte dalla clausola di salvaguardia e non giustificano da sole l'esclusione dei precari dalla tutela contro la discriminazione.
art. 489 del d.lgs. n. 297/1994
rilevante nel quadro della ricostruzione della carriera e del riconoscimento di anzianità per l'immissione in ruolo; la Corte ha precisato che pur essendo il riconoscimento dell'anzianità un istituto distinto, l'esistenza di tale riconoscimento non legittima l'esclusione dalla clausola di salvaguardia.
Direttive e pronunce della Corte di Giustizia UE (C-177/10 Rosado Santana; C-322/23; C-270/22 e altre)
le sentenze della CGUE sono state utilizzate per affermare che le 'condizioni di impiego' rientrano nel divieto di discriminazione e che elementi futuri o meccanismi di riallineamento non retroattivi e incerti non giustificano una disparità di trattamento risalente nel tempo.
Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. n. 2924/2020; n. 31149/2019; n. 6132/2025; n. 16144/2024 e altre)
la Corte ha richiamato precedenti orientamenti per consolidare il principio secondo cui non è lecito, con accordi collettivi, escludere i lavoratori a tempo determinato dalla conservazione ad personam di benefici retributivi quando le condizioni di fatto sussistono al momento in cui il lavoratore invoca la tutela.
Massime di principio
- La valutazione della discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato va fatta rispetto alla specifica 'condizione di impiego' invocata e al momento in cui la tutela è richiesta, non su una comparazione complessiva di tutti gli elementi retributivi.
- Una clausola collettiva che riserva benefici ad personam esclusivamente ai soli titolari di rapporto a tempo indeterminato può violare la clausola 4 dell'Accordo quadro (direttiva 1999/70/CE) se non esistono giustificazioni oggettive adeguate.
- Il riconoscimento di anzianità per ricostruzione di carriera (anche se basato su 'fictio iuris') è un istituto distinto dalla clausola di salvaguardia: l'esistenza del primo non legittima automaticamente l'esclusione dal secondo, se ciò comporta una disparità non giustificata al momento dell'immissione in ruolo.
- Elementi futuri, incerti o meccanismi prospettici di riallineamento retributivo non possono giustificare una disparità di trattamento già subita e non retroattiva.
- Per giustificare una diversa disciplina tra precari e stabilizzati occorre fornire ragioni oggettive e proporzionate; la mera invocazione di una 'discriminazione alla rovescia' non è di per sé idonea a legittimare l'esclusione.
- In caso di accertata discriminazione, la tutela pratica è la disapplicazione della clausola illegittima e il riconoscimento delle differenze retributive entro i limiti della prescrizione (quinquennale), oltre al pagamento delle spese processuali.
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