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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9053/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado sul licenziamento disciplinare del ricorrente collaboratore presso l'ambasciata italiana in Pakistan. Il MAECI contestava l'applicabilità dell'art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 (tutela reintegratoria e risarcitoria attenuata) ritenendo invece applicabile la legge locale pakistana in forza degli artt. 152 ss. e 154 del d.P.R. n. 18/1967 e delle norme di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995). Il Ministero sosteneva inoltre che i giudici di merito non avessero accertato ufficialmente il contenuto del diritto pakistano e che, se tale diritto prevedesse rimedi diversi, non sussisterebbe contrasto con l'ordine pubblico italiano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del MAECI. Ha stabilito che, per i rapporti disciplinati dagli artt. 152 ss. del d.P.R. n. 18/1967 (personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e consolari), la disciplina sostanziale speciale e la legge locale si applicano per le materie regolate dal d.P.R. e per quanto esso non disciplina. Tuttavia, quanto alle conseguenze del licenziamento illegittimo e ai poteri del giudice nei confronti di una pubblica amministrazione nazionale, si applica la giurisdizione e la disciplina nazionali, con i poteri previsti dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato), con conseguente riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria fino a 24 mensilità. Poiché il giudice di merito aveva già disposto la reintegrazione e quantificato il risarcimento in 12 mensilità, la sentenza d'appello è stata confermata rivedendone la motivazione alla luce dei principi di diritto sopra richiamati. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 (artt. 152 ss.)

    artt. 152, 154, 156, 164, 166

    Disciplina speciale dei rapporti del personale non diplomatico presso rappresentanze estere; la legge locale regola quanto non espressamente disciplinato dal d.P.R., ma il d.P.R. non disciplina le conseguenze dell'illegittimo recesso, lasciando spazio all'intervento della giurisdizione nazionale quanto ai poteri del giudice

  • D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

    L'art. 63 delimita i poteri del giudice nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato e prevede la reintegrazione e la tutela risarcitoria attenuata in caso di licenziamento illegittimo; le norme vanno applicate anche ai rapporti speciali in cui il datore di lavoro è una P.A. nazionale

  • D.lgs. 16 giugno 2017 n. 75

    Modifiche introdotte all'art. 63 d.lgs. 165/2001 (quanto al potere di rideterminare la sanzione e alle conseguenze del licenziamento) rilevanti per l'esercizio dei poteri giurisdizionali e applicabili anche ai rapporti in corso

  • Legge 31 maggio 1995 n. 218

    Norme di diritto internazionale privato che impongono l'accertamento del diritto straniero; tuttavia non possono derogare alla disciplina dei poteri del giudice italiano nei confronti di una P.A. nazionale in materia di conseguenze del licenziamento

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

    Riferita dalla Corte territoriale come parametro di tutela reintegratoria; la Corte di Cassazione rileva la pertinenza ma chiarisce che, per i rapporti con la P.A., è l'art. 63 d.lgs. 165/2001 a definire i poteri del giudice

  • Legge 15 luglio 1966 n. 604

    Citata nella discussione sulla nozione di ordine pubblico in materia di tutela contro il licenziamento, ma la Corte conferma che le tutele inderogabili del lavoro pubblico devono essere garantite

  • Legge 28 giugno 2012 n. 92

    Riferimento alle modifiche della tutela reintegratoria nell'ambito dell'art. 18 L. 300/1970, rilevante nel confronto tra tutele reintegratorie e risarcitorie

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma richiamata in relazione all'esonero dal versamento di contributi da parte delle Amministrazioni dello Stato; Corte constata l'inapplicabilità delle agevolazioni previste verso lo Stato

Massime di principio

  • Per il personale assunto a contratto presso rappresentanze diplomatiche e consolari l'assetto sostanziale è regolato dal d.P.R. n. 18/1967 e dalla legge locale per le materie ivi non disciplinate, ma le conseguenze del licenziamento illegittimo rientrano nella giurisdizione nazionale.
  • Quando il datore di lavoro è una pubblica amministrazione italiana, il potere del giudice di determinare i rimedi per il licenziamento illegittimo si applica secondo l'art. 63 d.lgs. 165/2001 (inclusa la reintegrazione e la tutela risarcitoria attenuata), indipendentemente dalla disciplina del paese estero in cui si è svolta la prestazione.
  • L'accertamento del diritto straniero (art. 14 e 16 legge n. 218/1995) resta necessario per valutare il contenuto della legge estera, ma non può estendere al diritto straniero la regolazione dei poteri del giudice italiano nei confronti di una P.A. nazionale.
  • Se la legge straniera non prevede la reintegrazione o prevede rimedi diversi, tale circostanza non necessariamente preclude l'applicazione delle tutele italiane inderogabili quando il rapporto coinvolge una P.A. italiana soggetta alla giurisdizione nazionale.
  • Nelle controversie analoghe è opportuno argomentare alternativamente: (a) sul contenuto del diritto straniero mediante prove e richieste di accertamento, e (b) sull'applicabilità dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 quando il datore di lavoro è una P.A. nazionale, perché quest'ultima disciplina regola i poteri del giudice in modo prioritario rispetto alla legge estera.

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