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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08916/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA 2010 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica dichiarata fallita e del suo legale rappresentante, ritenendo che l'ente avesse svolto attività commerciale e avesse quindi superato i limiti del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. Il legale rappresentante aveva impugnato l'atto anche in proprio, quale destinatario della pretesa per responsabilità solidale. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo da un lato ammissibile l'azione del liquidatore/legale rappresentante senza necessità di provare l'inerzia del curatore, dall'altro insussistente la prova dell'uso commerciale delle sponsorizzazioni e quindi non dimostrato lo splafonamento dei limiti della legge n. 398 del 1991. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 43 l. fall. per asserito difetto di legittimazione attiva del soggetto che aveva proposto il ricorso; 2) violazione delle norme fiscali sul regime agevolato e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'attività commerciale e del venir meno dei requisiti di non commercialità.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla legittimazione del legale rappresentante/liquidatore della società fallita, poiché il difetto di capacità processuale del fallito nelle controversie patrimoniali è eccezione relativa, opponibile solo alla massa e al curatore, non alla controparte, e comunque il giudice non può rilevarla d'ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che il riconoscimento del regime di favore per le associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, la qualifica di ente non commerciale, dipendono non solo dalla forma giuridica e dal riconoscimento formale, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro; l'onere di dimostrare tali requisiti incombe sul contribuente e non sull'Ufficio. La CTR non si era attenuta a questo principio, poiché aveva richiesto all'amministrazione di provare l'utilizzo commerciale delle sponsorizzazioni e non aveva spiegato perché i proventi fossero funzionali all'attività istituzionale. La sentenza è stata quindi cassata sul motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. 267/1942

    La perdita della capacità di stare in giudizio del fallito nelle controversie patrimoniali è relativa alla massa dei creditori ed è opponibile solo al curatore; la controparte non può eccepirla e il giudice non può rilevarla d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità del ricorso per giudicato interno è stata ritenuta difettosa di specificità per mancata riproduzione degli atti rilevanti.

  • artt. 42 e 44 legge fall.

    Richiamati per affermare che, in caso di inerzia del curatore e azione del fallito, il processo continua validamente tra le parti originarie e il curatore può profittare dell'eventuale esito utile.

  • art. 148 TUIR

    Il regime di favore per gli enti associativi richiede requisiti sostanziali di non commercialità e assenza di lucro; l'onere della prova grava sul contribuente.

  • art. 74 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme alle altre norme fiscali per contestare il mancato rispetto degli adempimenti e la decadenza dal regime agevolato.

  • L. n. 398/1991

    Il superamento dei limiti e il mancato rispetto delle condizioni di applicazione escludono il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 9 d.P.R. n. 544/1999

    Richiamato tra le disposizioni regolatrici del regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei requisiti per usufruire del regime agevolato e della natura non commerciale dell'ente incombe sul contribuente.

  • art. 2195 c.c.

    Serve come parametro per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali svolte dall'ente.

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 143

    Il regime di favore per gli enti non commerciali viene meno in mancanza dei requisiti di 'decommercializzazione'.

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 111

    Norma poi trasfusa nell'art. 148 TUIR, richiamata per qualificare la non commercialità di specifiche attività svolte dall'ente.

  • art. 4 d.P.R. n. 633/1972

    La gestione di attività accessorie può essere considerata non commerciale solo se strumentale ai fini istituzionali e svolta esclusivamente a favore degli associati.

Massime di principio

  • La capacità processuale del fallito nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento non è un difetto assoluto: l'eccezione spetta alla massa dei creditori e può essere sollevata solo dal curatore; la controparte non è legittimata a farla valere e il giudice non può rilevarla d'ufficio.
  • Nei giudizi relativi alla perdita del regime fiscale agevolato degli enti associativi o non commerciali, non basta la veste formale dell'ente o un riconoscimento esterno: occorre accertare in concreto l'effettivo svolgimento di attività non lucrativa e la conformità ai requisiti statutari e sostanziali previsti dalla legge.
  • L'onere di provare i presupposti per fruire di un regime tributario di favore grava sul contribuente che intenda avvalersene, in applicazione del criterio generale dell'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova.
  • La qualifica di ente non commerciale va esclusa quando l'attività effettivamente svolta sia prevalentemente commerciale per l'intero periodo d'imposta o quando manchino gli indici sostanziali di 'decommercializzazione' richiesti dalla disciplina fiscale.
  • Una motivazione di merito è censurabile in cassazione quando ribalta erroneamente il riparto dell'onere probatorio, ponendo a carico dell'Amministrazione la prova negativa dell'assenza dei requisiti agevolativi invece che sul contribuente la prova positiva della loro sussistenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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