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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35198/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello, nella rideterminazione della pena a seguito di rinvii della Cassazione, non abbia applicato alcuna riduzione per le circostanze attenuanti generiche che gli erano state riconosciute in primo grado. La censura è rivolta alla mancata estensione di quelle attenuanti al diverso reato poi individuato come piu grave nella continuazione (resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p.), rispetto al reato originario in materia di stupefacenti per il quale erano state riconosciute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e privo di fondamento giuridico: le attenuanti generiche riconosciute in relazione a un reato non si estendono automaticamente ad un diverso reato individuato come piu grave nella continuazione, salvo che il loro riconoscimento si fondi su elementi soggettivi che ne giustifichino l'estensione. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui, quando cambia la struttura del reato continuato o muta il reato piu grave, l'unico limite invalicabile per evitare la reformatio in peius è la misura della pena finale. Poiché la pena complessiva rideterminata in sede di rinvio risultava comunque inferiore a quella inflitta in primo grado, non sussiste violazione dell'art. 597. In conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro procedurale per il giudizio di rinvio in Corte d'appello; contesto procedurale del nuovo esame in sede di rinvio.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1

    Fattispecie di detenzione/spaccio di stupefacenti originariamente contestata in primo grado.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    Disciplina della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, utilizzata dalla Corte d'appello in uno dei rinvii per la riqualificazione e riduzione di pena.

  • art. 337 cod. pen.

    Reato di resistenza a pubblico ufficiale; individuato dalla giurisprudenza come il reato piu grave ai fini della continuazione in questa vicenda.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma relativa alle armi richiamata tra i capi di imputazione iniziali (reato satellite nella continuazione).

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius in sede d'appello proposta dall'imputato; la Corte interpreta il divieto come limitato, nel caso di mutata struttura del reato continuato, alla misura della pena finale.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Regole sulla continuazione e su quale reato considerare piu grave ai fini del calcolo della pena; utilizzato per spiegare il cambio di reato-base tra i gradi di giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese processuali nel caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al rimborso delle spese.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014 e altri precedenti citati)

    Principio consolidato secondo cui, se cambia la struttura del reato continuato o muta il reato piu grave, l'unico limite invalicabile per non violare il divieto di reformatio in peius è la misura della pena finale; inoltre indicazioni su quando le attenuanti possono estendersi ai reati in continuazione (necessità di elementi soggettivi che giustifichino l'estensione).

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche riconosciute in primo grado non si estendono automaticamente a un diverso reato poi individuato come piu grave nella continuazione; l'estensione richiede motivazione fondata su elementi soggettivi che giustifichino la stessa estensione.
  • Quando, in seguito a rinvii, cambia la qualificazione del reato piu grave nella continuazione, la Corte d'appello può rivedere il bilanciamento delle circostanze; tale riconsiderazione non viola il divieto di reformatio in peius purché la pena complessiva finale non sia superiore a quella inflitta in primo grado.
  • Un gravame generico che non indica concretamente perché le attenuanti dovrebbero estendersi al nuovo reato-base è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato: il ricorrente deve spiegare i motivi di fatto e di diritto che rendono ragionevole l'estensione.
  • La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è in larga parte rimessa al giudice del merito; in cassazione si valuta soprattutto la legittimità e la ragionevolezza della motivazione, non un riesame libero delle risultanze.
  • Se la pena complessiva dopo la rideterminazione in sede di rinvio è inferiore a quella di primo grado, il ricorso per presunta reformatio in peius difficilmente avrà successo.

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