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Sentenza

Sentenza n. 14481/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202508748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale estera di investigatore privato, adottato in riedizione del potere dopo una precedente sentenza di annullamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento ministeriale di inammissibilità della sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale di investigatore privato conseguita in Svizzera, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Ha sostenuto che il Ministero, con la richiesta di integrazione documentale, il preavviso di rigetto e il successivo provvedimento del 5 agosto 2025, avrebbe eluso il giudicato, rinnovando sostanzialmente il diniego già annullato e pretendendo la dimostrazione di requisiti formativi e professionali che, secondo il ricorrente, sarebbero stati assorbiti dalla qualifica svizzera. Ha chiesto la declaratoria di nullità del nuovo provvedimento, l’ordine di riconoscimento della qualifica in Italia e il risarcimento del danno da ritardo. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione autonoma del nuovo diniego e ne ha sostenuto la legittimità, deducendo di avere svolto una nuova istruttoria e adottato una motivazione autonoma. Il ricorrente ha inoltre contestato la mancata notificazione del nuovo provvedimento ai difensori e ha sostenuto che il Ministero avrebbe confuso il riconoscimento della qualifica professionale con la successiva autorizzazione all’esercizio dell’attività investigativa.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che il giudice dell’ottemperanza possa esaminare anche la nullità per violazione o elusione del giudicato di un provvedimento sopravvenuto, purché la relativa causa petendi e il petitum siano adeguatamente prospettati nel giudizio, anche con atto difensivo successivo. Non è quindi necessaria, ai fini dell’ottemperanza, una separata impugnazione del provvedimento sopravvenuto. Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato respinto. Il giudicato precedente non aveva imposto il riconoscimento automatico della qualifica né aveva escluso ogni ulteriore valutazione dei requisiti formativi e professionali; aveva annullato il precedente atto di inammissibilità e disposto la riedizione del procedimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti. Il Ministero ha pertanto conservato uno spazio di discrezionalità e poteva svolgere una nuova istruttoria complessiva. Il TAR ha ritenuto adeguata l’istruttoria, dalla quale era emerso che il ricorrente aveva prodotto soltanto licenze svizzere e attestati relativi a corsi di breve durata, senza documentare il titolo universitario richiesto dalla disciplina italiana. La licenza o autorizzazione straniera non equivale automaticamente a una qualifica professionale attestante formazione ed esperienza comparabili a quelle richieste in Italia. Il riconoscimento della qualifica professionale estera, inoltre, non elimina lo specifico regime autorizzatorio interno previsto per l’esercizio dell’attività investigativa, compresi i requisiti stabiliti dall’art. 134 TULPS e dal d.m. n. 269/2010. Non è stata ravvisata alcuna violazione o elusione del giudicato, poiché il nuovo provvedimento non contrastava con un obbligo puntuale e vincolato integralmente desumibile dalla sentenza precedente. La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché i tempi di riedizione erano brevi, sia perché il danno non era stato documentato e quantificato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza i poteri cognitivi e dispositivi necessari per verificare il rispetto del giudicato e, in caso di violazione o elusione, adottare le misure conseguenti, inclusa la declaratoria di nullità dell’atto.

  • art. 112 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di ricondurre al giudizio di ottemperanza le domande funzionali alla completa e satisfattiva attuazione del giudicato; la mancata impugnazione autonoma dell’atto sopravvenuto non determina, di per sé, una preclusione all’esame della sua eventuale elusività.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La violazione o elusione del giudicato può determinare la nullità del provvedimento amministrativo, ma tale vizio sussiste solo quando l’atto contrasti con il contenuto precettivo del giudicato o ne aggiri manifestamente le prescrizioni.

  • art. 32 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Non ricorrono i presupposti per la conversione del rito dell’ottemperanza in rito ordinario quando il nuovo provvedimento lesivo non è stato impugnato ai fini di un giudizio di legittimità.

  • art. 2 d.lgs. 206/2007

    “cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale [...] una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea”

    La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali si applica anche ai cittadini italiani che intendano esercitare in Italia una professione regolamentata sulla base di qualifiche conseguite in un altro Stato membro o a esso assimilato.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il riconoscimento della qualifica professionale consente l’accesso alla professione regolamentata alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano e non comporta l’abrogazione dello specifico regime autorizzatorio nazionale.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le eventuali misure compensative presuppongono una comparazione concreta tra formazione e competenze acquisite nello Stato d’origine e requisiti previsti nello Stato di destinazione.

  • art. 134 TULPS

    “Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia [...] e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”

    Il riconoscimento della qualifica professionale estera non sostituisce la licenza prefettizia richiesta dalla normativa italiana per l’esercizio dell’attività investigativa.

  • d.m. 269/2010, Allegato G

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede requisiti di formazione e professionalità, tra cui il titolo universitario indicato dal giudice, rilevanti per l’accesso all’attività di titolare di istituto di investigazione privata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il Ministero ha adottato il preavviso di rigetto nell’ambito della riedizione del procedimento.

  • art. 16 e ss. d.lgs. 206/2007

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina le procedure amministrative di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può dichiarare la nullità di un provvedimento sopravvenuto per violazione o elusione del giudicato anche se il provvedimento non è stato autonomamente impugnato, quando la relativa domanda sia adeguatamente dedotta nel ricorso o in un successivo atto difensivo e sia coerente con l’oggetto dell’ottemperanza.
  • Il giudicato di annullamento per vizi formali o motivazionali, accompagnato dalla salvezza degli ulteriori provvedimenti, non esaurisce il potere amministrativo: l’Amministrazione può riesaminare complessivamente la fattispecie e adottare anche un nuovo provvedimento sfavorevole, purché svolga una nuova istruttoria e rispetti i vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
  • La violazione o elusione del giudicato ricorre soltanto quando il nuovo esercizio del potere contrasti con un obbligo puntuale e integralmente desumibile dalla sentenza oppure sia caratterizzato da un manifesto sviamento diretto ad aggirare le prescrizioni giudiziali; non è sufficiente che il nuovo atto riguardi la medesima vicenda sostanziale o produca un diverso assetto di interessi.
  • Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero richiede la verifica concreta dei diplomi, degli attestati, della formazione e dell’esperienza professionale dell’interessato, mediante confronto con i requisiti previsti dall’ordinamento dello Stato di destinazione; una mera licenza o autorizzazione straniera non equivale automaticamente a una qualifica professionale riconoscibile.
  • Il riconoscimento della qualifica professionale estera non elimina il distinto regime autorizzatorio previsto dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione regolamentata; per l’attività investigativa privata restano necessari i titoli e le autorizzazioni richiesti dall’art. 134 TULPS e dalla disciplina secondaria applicabile.
  • Quando il nuovo provvedimento amministrativo non impugnato sostituisce integralmente l’atto precedente e non sussiste una violazione o elusione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza non può convertire il rito in giudizio ordinario di legittimità né esaminare le autonome censure rivolte contro il nuovo diniego.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEsami di abilitazioneInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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