Cassazione Civile, Ordinanza n. 23011/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, dopo aver conseguito la laurea in medicina, avevano frequentato scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1975 e il 1986 senza ricevere alcuna retribuzione. Hanno agito contro le amministrazioni pubbliche sostenendo che le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di garantire una adeguata remunerazione ai medici specializzandi, e che l'Italia aveva dato attuazione solo tardiva e parziale a tali obblighi con la l. n. 257/1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 101 Cost. per asserita decisione ancorata a un'interpretazione non pacifica; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. per il rigetto dell'eccezione di prescrizione; 3) violazione degli artt. 2935 c.c. e 4 l. n. 183/2011, sostenendo l'inapplicabilità di tale norma e l'erroneità del richiamo; 4) violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU; 5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese; 6) censura della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo; il quarto è stato assorbito dalla maturata prescrizione del diritto. Ha ritenuto corretto l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sul compenso ai medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, con conseguente infondatezza della pretesa proposta. Ha inoltre osservato che l'art. 4 l. n. 183/2011, menzionato nella sentenza impugnata, costituiva al più un obiter rafforzativo e non la ratio decidendi. Quanto alle spese, ha ribadito l'insindacabilità della scelta di non compensarle in sede di legittimità; in relazione alla lite temeraria, ha confermato la condanna ex art. 96 c.p.c., valorizzando la persistente proposizione di ricorsi identici e contrari a un orientamento da anni consolidato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con aggravio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 Cost.
invocato come parametro di censura, ma ritenuto non violato perché la Corte territoriale ha motivato chiaramente e si è conformata a principi consolidati della Cassazione
richiamato in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento; la Corte ha ribadito che il diritto è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, secondo l'orientamento consolidato
indicato nella sentenza impugnata come richiamo meramente rafforzativo e non come ratio decidendi; per la Corte di cassazione la questione era comunque priva di rilevanza decisiva
art. 3 Cost.
censura assorbita dalla declaratoria di prescrizione del diritto
art. 14 CEDU
censura assorbita dalla declaratoria di prescrizione del diritto
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la mancata compensazione delle spese è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità
confermata la condanna per lite temeraria, ritenendo abusiva la proposizione di impugnazioni seriali e palesemente infondate
utilizzato per dichiarare manifestamente inammissibile il secondo motivo, poiché contrastante con un orientamento consolidato
richiamato per spiegare l'applicazione del nuovo termine prescrizionale quinquennale ai rapporti ancora pendenti al 1° gennaio 2012, con la precisazione che, se il termine residuo era superiore a cinque anni, si applica il quinquennale
richiamato per evidenziare che il riconoscimento normativo della borsa di studio riguardava solo i soggetti già beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto
art. 65 ord. giud.
richiamato per ribadire che occorre uniformarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999.
- In sede di legittimità è manifestamente inammissibile il motivo che si limiti a contestare una decisione conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato senza confrontarsi con le relative argomentazioni.
- Quando la sentenza di merito richiama una norma solo in funzione rafforzativa e non come fondamento decisivo della decisione, la censura che investe tale richiamo è priva di decisività.
- La scelta del giudice di merito di non compensare le spese di lite non è, di regola, sindacabile in cassazione se rientra nei limiti del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 92 c.p.c.
- La proposizione seriale di ricorsi identici e manifestamente infondati contro un orientamento ormai stabile può integrare lite temeraria e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
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