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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14989/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento ispettivo con cui l’ente previdenziale aveva richiesto alla società, per circa 444.214 euro, contributi asseritamente omessi in relazione a lavoratori formalmente inquadrati come dipendenti di alcuni piccoli trasportatori/appaltatori. Nei gradi di merito la società aveva ottenuto l’annullamento dell’accertamento: il giudice di primo grado, poi confermato in appello, aveva ritenuto che l’ente avesse fondato la pretesa su contratti di appalto/subappalto dichiarati nulli ab origine dagli ispettori, sicché non sarebbe stato possibile applicare la solidarietà prevista per l’appalto. In cassazione l’INPS ha dedotto: (1) violazione degli artt. 27, 29, commi 1, 2 e 3-bis, e 84 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che, anche a prescindere dalla solidarietà ex art. 29, la società dovesse rispondere direttamente dei contributi quale datore di lavoro sostanziale dei lavoratori di fatto utilizzati nell’organizzazione aziendale, trattandosi di interposizione illecita di manodopera; (2) violazione degli artt. 27, 29 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 2697 c.c., assumendo in via subordinata che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società committente e i lavoratori formalmente dipendenti dai padroncini, valutandone gli indici di subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’INPS, con i motivi proposti, avesse introdotto in sede di legittimità una domanda/tesi nuova, fondata non più sulla solidarietà negli appalti ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 — prospettata nei gradi di merito — ma sulla responsabilità diretta della società come datore di lavoro sostanziale. Poiché tale diversa base giuridica non risultava essere stata dedotta nei precedenti gradi, la questione era preclusa in cassazione. Anche la censura subordinata, relativa all’omesso accertamento degli indici della subordinazione, è stata ritenuta non scrutinabile perché non risultava proposta nel merito. La società resistente ha quindi ottenuto il rigetto sostanziale delle doglianze dell’ente, con condanna dell’INPS alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dall’INPS come base normativa del ricorso, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione poiché rileva la novità della diversa tesi proposta in cassazione

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    nel merito era stato invocato come fondamento della solidarietà dell’appaltante per i crediti contributivi, ma la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché in cassazione si era mutato il titolo della pretesa

  • art. 84 d.lgs. n. 276/2003

    citato tra le norme asseritamente violate, senza esame di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non scrutinato nel merito per la novità della questione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non risulta proposta in precedenza

  • art. 1418 c.c.

    evocato nella ricostruzione dei giudici di merito per affermare che il contratto nullo non produce effetti

  • art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte domande o questioni nuove che presuppongano un diverso titolo di responsabilità rispetto a quello dedotto nei gradi di merito.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, miri in realtà a porre una diversa ricostruzione del fatto costitutivo della pretesa non coltivata nei precedenti gradi.
  • La contestazione dell’omesso accertamento di un rapporto di subordinazione richiede che la relativa questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; in difetto, essa non è scrutinabile in cassazione.
  • La solidarietà negli appalti e la responsabilità diretta come datore di lavoro sostanziale sono titoli distinti: la parte che agisce deve mantenere coerenza tra la base fattuale e giuridica della pretesa nei diversi gradi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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