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Sentenza

Sentenza del 04/11/2025 n. 29071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva notificato ad A.A. un avviso di accertamento per il 2015, relativo a maggiori redditi non dichiarati ai fini Irpef, Iva e Irap, oltre a sanzioni e accessori, fondato principalmente su indagini bancarie svolte nell’ambito di una verifica fiscale relativa agli anni 2012-2016. Il contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’uso dei dati bancari nei confronti di un libero professionista, il ricorso all’accertamento induttivo puro, l’omessa applicazione del regime premiale, la regolarità delle autorizzazioni alle indagini e della delega al firmatario dell’atto, il mancato scorporo dell’Iva e l’applicazione delle sanzioni nonostante l’incertezza normativa. Dopo il parziale accoglimento in primo grado limitatamente all’Irap, la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione per il resto. In Cassazione A.A. ha proposto sette motivi, contestando tali profili; l’Agenzia ha resistito. Il ricorso è stato inoltre giudicato tecnicamente inammissibile per la commistione di censure eterogenee, ma la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per il mancato deposito della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché il ricorrente non aveva depositato copia della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Ha inoltre rilevato che i motivi mescolavano censure di violazione di legge e vizi di motivazione tra loro incompatibili, demandando impropriamente alla Corte il compito di ricondurle ai corretti mezzi d’impugnazione. Non ha quindi deciso nel merito le contestazioni sull’accertamento fiscale: resta ferma la decisione della CTR, che aveva confermato la pretesa tributaria salvo l’Irap, annullata in primo grado. A.A. è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in 2.300 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Il contribuente, infatti, nel costituirsi nel giudizio di cassazione, non ha provveduto al deposito della copia della sentenza impugnata, in violazione dell' art. 369 , secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

    Il deposito della copia della sentenza impugnata è un adempimento necessario per la procedibilità del ricorso per cassazione; la sua omissione comporta l’improcedibilità.

  • Art. 360, primo comma, c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili

    I motivi di ricorso devono essere formulati in modo distinto e coerente con il vizio denunciato. Non è consentito sovrapporre, per la stessa questione, la violazione di legge e il vizio di motivazione, lasciando alla Corte il compito di individuare e strutturare le censure.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre depositare la copia della decisione impugnata nei termini e secondo le modalità previste: l’omissione può determinare l’improcedibilità, senza che il giudice esamini le questioni di merito.
  • Ogni motivo deve individuare con precisione il vizio dedotto e rispettare la relativa struttura. La commistione di violazioni di legge e vizi motivazionali incompatibili può comportare l’inammissibilità delle censure.
  • Se il ricorso è dichiarato improcedibile, le contestazioni sostanziali sull’accertamento non vengono decise in Cassazione e resta efficace la decisione impugnata, nei limiti in cui non sia stata altrimenti modificata.

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