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Sentenza

Sentenza del 04/11/2025 n. 29072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini IRPEF 2011, di oltre 250 milioni di euro versati nel 2011 dal Ministero ad A.A., già socio unico della BB Srl, in esecuzione di lodi arbitrali e a ristoro di pretese relative a lavori pubblici. Dopo la liquidazione della società, il 30 novembre 2006, il patrimonio era stato assegnato al socio con atto del 14 dicembre 2006. A.A. aveva applicato l'imposta sostitutiva del 12,50%, qualificando le somme come redditi diversi; l'Agenzia le aveva invece assoggettate al regime dei redditi di capitale da liquidazione, ai sensi dell'art. 47 TUIR, senza la riduzione al 49,72% perché la società non aveva pagato imposte su tali somme. A.A. ha contestato in cassazione la qualificazione come reddito di capitale e, in subordine, l'imponibilità integrale; ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per avere ravvisato acquiescenza sulla questione dell'aliquota del 12,50%. L'Agenzia, con ricorso principale, ha contestato l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato sopravvenuto inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia, poiché A.A. era deceduto il 1° settembre 2020 e l'obbligazione per le sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi; le spese relative a tale ricorso restano a carico di chi le ha anticipate. Ha rigettato il ricorso incidentale: le somme ricevute in conseguenza della liquidazione societaria costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 47, comma 7, TUIR, anche se il credito era stato assegnato al socio anni prima e il pagamento è avvenuto successivamente. Ha inoltre confermato l'imponibilità integrale, non applicandosi la riduzione al 49,72% quando la società non ha subito imposizione sulle somme, poiché manca il presupposto della doppia imposizione che la riduzione mira a evitare. Il primo motivo incidentale, sull'asserita acquiescenza circa l'aliquota del 12,50%, è rimasto assorbito. A.A. è stato condannato alle spese del ricorso incidentale, liquidate in 30.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997

    Ai sensi del primo comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 197 del 1992, "1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".

    La sanzione tributaria non si trasmette agli eredi del contribuente; il decesso determina quindi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso dell'Amministrazione limitato alle sanzioni.

  • Art. 47, comma 7, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Quanto percepito dai soci in conseguenza della liquidazione della società rappresenta pertanto un utile, un reddito da capitale, e deve essere assoggettato ad imposizione ai sensi dell'art. 47 del Tuir, non rientrando nella categoria residuale dei redditi diversi.

    Le somme o il valore dei beni ricevuti dal socio in sede di liquidazione sono redditi di capitale per la parte eccedente il costo di acquisto o sottoscrizione della partecipazione; la loro qualificazione non cambia perché il credito sottostante era stato assegnato al socio prima del pagamento.

  • Art. 47, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    La ragione della riduzione dell'imposizione in favore del socio è prevista dall'art. 47, primo comma, del Tuir, sul presupposto che le somme attribuite al socio siano già state sottoposte ad imposizione nei confronti della società, altrimenti non vi sarebbe ragione di prevedere una riduzione del tributo, peraltro in misura superiore alla metà.

    La riduzione dell'imponibile al 49,72% presuppone che le somme siano già state tassate in capo alla società. Se la società non ha pagato imposte su quelle somme, non si applica la riduzione, perché non vi è rischio di doppia imposizione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso incidentale ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le somme assegnate al socio in sede di liquidazione societaria rientrano, di regola, nel regime dei redditi di capitale previsto dall'art. 47, comma 7, TUIR, e non diventano redditi diversi per il solo fatto che il credito sia stato assegnato prima e riscosso anni dopo.
  • La riduzione dell'imponibile al 49,72% collegata alla tassazione dei redditi di capitale evita la doppia imposizione: se la società non ha subito imposizione sulle somme attribuite, la riduzione non si applica e il socio è tassato sull'intero importo rilevante.
  • L'obbligazione per le sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi; se il contribuente muore durante il giudizio, il ricorso che riguarda esclusivamente tali sanzioni diventa inammissibile.

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