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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29830/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria/esercente di impianti di risalita, stazioni, cabine elettriche e impianti di innevamento ha impugnato i relativi atti di classamento catastale con cui l'ufficio del catasto li aveva ricondotti nella categoria D/8, con attribuzione di rendita. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati accolti, ma in appello la decisione è stata riformata, escludendosi la classificazione in categoria E/1 sul rilievo che gli impianti non erano destinati al collegamento di centri abitati e al trasporto pubblico universale, bensì al servizio delle piste da sci e di una platea ristretta di utenti per finalità ludico-sportive. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso di classamento; 2) falsa applicazione delle norme catastali, sostenendo che la destinazione a trasporto pubblico degli impianti e la loro qualificazione come servizio pubblico avrebbero imposto l'inquadramento nella categoria E/1, senza rilievo per lucro, stagionalità o tipologia di utenti; 3) violazione delle norme catastali e della disciplina provinciale trentina sul trasporto mediante impianti a fune, assumendo che la nozione di pubblico servizio locale dovesse condurre comunque alla categoria E/1; 4) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa valutazione di documenti che avrebbero dimostrato la natura pubblica del servizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione di merito aveva implicitamente superato l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso, poiché la verifica della correttezza sostanziale del classamento presupponeva già il giudizio di sufficienza della motivazione formale; ha quindi ribadito il principio della cd. decisione implicita, censurabile non come omessa pronuncia ma come eventuale violazione di legge o difetto di motivazione. Ha ritenuto infondati anche i motivi centrali sul classamento, affermando che la categoria E/1 riguarda solo gli immobili adibiti al pubblico servizio di trasporto universale, mentre gli impianti di risalita destinati esclusivamente al servizio delle piste da sci o dei rifugi in quota, funzionali a un'utenza limitata e a un'attività commerciale con fine di lucro, vanno classificati in D/8; la concessione di pubblico servizio o la disciplina provinciale non bastano, perché ai fini catastali conta la destinazione concreta del bene e l'elencazione della categoria E è tassativa e casistica. È stato poi dichiarato inammissibile il quarto motivo: la doglianza ex art. 115 c.p.c. era in realtà una contestazione della valutazione delle prove, riservata all'art. 116 c.p.c., e la parte censurava inoltre un'argomentazione meramente ad abundantiam, priva di incidenza sulla ratio decidendi; infine, la richiesta implicava una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata espressa trattazione di un'eccezione non integra omessa pronuncia quando la questione risulti implicitamente assorbita dalla decisione su altra questione incompatibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta la diversa forza persuasiva attribuita a prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa del materiale probatorio rientra nel potere del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo errori di diritto nei casi tipici.

  • art. 155 c.p.c.

    La proroga al primo giorno non festivo opera anche per i termini a ritroso, ma va coordinata con la funzione del termine, anticipandone la scadenza al giorno non festivo cronologicamente precedente per non ridurre l'intervallo minimo garantito.

  • art. 378 c.p.c.

    Nel giudizio in esame trovava applicazione il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza per il deposito delle memorie illustrative.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    La nuova disciplina sul deposito delle memorie si applica anche ai giudizi pendenti per i quali, alla data prevista, non sia stata ancora fissata udienza o adunanza, mentre nel caso concreto la nuova scadenza era già operativa per l'udienza fissata a luglio 2024.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Le categorie catastali E vanno interpretate in modo tassativo e casistico; la categoria E/1 si riferisce alle stazioni per servizi di trasporto solo se adibite al pubblico trasporto universale.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'inquadramento in E/1 degli immobili strumentali al trasporto; la Corte ne esclude l'applicazione estensiva agli impianti di risalita a servizio esclusivo delle piste da sci.

  • art. 9 l. prov. Trento n. 7 del 1987

    La qualificazione provinciale degli impianti a fune come servizio pubblico non comporta automaticamente, ai fini catastali, il loro inserimento nella categoria E/1.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura per omessa pronuncia non è fondata quando la questione prospettata sia stata superata implicitamente dalla decisione su un'altra questione logicamente incompatibile; in tal caso la doglianza va semmai incanalata come violazione di legge o vizio motivazionale, se la soluzione implicita è errata.
  • Ai fini del classamento catastale, la categoria E/1 va riservata agli immobili effettivamente destinati al pubblico servizio di trasporto universale; non basta la mera rilevanza pubblica dell'attività, né la concessione amministrativa, se l'impianto è funzionale in via esclusiva a un'utenza ristretta e a finalità commerciali o ludico-sportive.
  • L'elencazione degli immobili compresi nel gruppo catastale E ha natura tassativa e casistica: non è consentita un'estensione analogica a beni che, pur svolgendo un'attività di interesse pubblico, non rientrino nelle specifiche ipotesi normative.
  • La qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o servizio di interesse economico generale non determina automaticamente l'inquadramento catastale del bene, poiché ai fini del classamento rileva la concreta destinazione funzionale dell'immobile.
  • In sede di legittimità non è ammessa una censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'art. 115 c.p.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a colpire argomentazioni della sentenza prive di incidenza sulla ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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