Cassazione Penale, Sentenza n. 29440/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha dichiarato che, essendo pervenuto certificato di morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato (art. 129, comma 2, c.p.p.). Tuttavia la misura di sicurezza della confisca dell'arma è stata confermata, richiamando l'applicabilità dell'art. 6, comma 1, L. 152/1975 e del primo capoverso dell'art. 240 c.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 23, comma 3, in relazione agli artt. 2 e 11 della L. 110/1975 (illecita detenzione/uso di arma). Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
Norme richiamate
Norma che integra la fattispecie penale relativa a determinati illeciti in materia di armi; nel caso ha costituito la base della condanna per detenzione/uso dell'arma.
Definizioni e ambito di applicazione della normativa sulle armi; richiamato insieme all'art. 11 per qualificare il fatto.
Disciplina specifica su determinate condotte illecite in materia di armi richiamata per la qualificazione giuridica del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il processo si estingue per morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso; esclude la pronuncia di proscioglimento nel merito.
art. 6, comma 1, legge n. 152/1975
Impone la confisca, unitamente ad altre misure, per reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi; norma richiamata per confermare la confisca anche dopo l'estinzione del reato.
art. 240, primo capoverso, cod. pen.
Richiamato dall'art. 6 L. 152/1975; disciplina la confisca e le relative ipotesi, fungendo da base normativa per l'applicazione della misura di sicurezza sulla cosa.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti)
Principio consolidato secondo cui la morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso comporta annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)
Rileva che l'annullamento senza rinvio non trova ostacolo quando non risulti dal provvedimento impugnato una causa di proscioglimento più favorevole in modo evidente.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 36712 del 03/07/2019 (Bagni)
Conferma la regola sulla confisca obbligatoria per reati concernenti armi, anche contravvenzionali, in applicazione dell'art. 6 L. 152/1975.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso in cassazione, il processo si estingue e la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; non si può pronunciarsi un proscioglimento nel merito.
- La morte dell'imputato non impedisce automaticamente la conferma di misure sui beni (es. confisca) che hanno autonomia di applicazione normativa: per i reati in materia di armi la confisca può essere confermata anche se il reato si estingue per morte.
- Quando si valuta l'effetto della morte sul procedimento di impugnazione, è utile verificare se dal testo della sentenza impugnata emergano cause di proscioglimento più favorevoli che possano influenzare la decisione della Corte di cassazione.
- La distinzione tra estinzione del reato (che riguarda la responsabilità personale) e le conseguenze sui beni (misure di sicurezza o confisca) è cruciale: il primo può cessare per morte, le seconde possono rimanere operative se previste dalla legge.
- In casi analoghi conviene documentare tempestivamente gli eventi rilevanti (es. decesso) e valutare l'impatto sulle impugnazioni: l'interruzione del processo per morte è automatica ma non comporta sempre la restituzione dei beni o l'eliminazione delle misure disposte.
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