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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08899/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un autoveicolo di sua proprietà, emesso a cautela di un credito iscritto a ruolo di euro 5.025,00 derivante da cartella di pagamento su incarico di un Comune. In primo grado il ricorso era stato accolto per la ritenuta nullità del preavviso di fermo per mancanza della preventiva intimazione ad adempiere, dopo il decorso di oltre un anno dalla notifica della cartella. In appello l'agente della riscossione aveva contestato la decisione, insistendo soprattutto sulla regolarità della notifica della cartella prodromica e quindi sulla legittimità del preavviso. Il contribuente, nel ricorso per cassazione, ha articolato sette motivi: nullità della sentenza di appello per motivazione apparente; omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e formazione del giudicato interno per acquiescenza dell'agente della riscossione all'unico capo della decisione di primo grado favorevole al contribuente; mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello perché non investiva la ratio decidendi della sentenza di primo grado; omesso esame di ulteriori eccezioni; vizi relativi alla notificazione del preavviso di fermo tramite soggetti asseritamente non abilitati.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'agente della riscossione. La ragione decisiva è che l'appello non aveva censurato l'unica ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sulla mancanza della preventiva intimazione ad adempiere; di conseguenza si era formato giudicato interno sulla decisione di primo grado. Poiché il processo non poteva proseguire oltre, la sentenza di appello è stata eliminata senza rinvio, rendendo definitiva la pronuncia di primo grado. Le spese di merito sono state compensate; l'intimata è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte non fonda la decisione su una violazione di tale norma, perché accoglie il motivo incentrato sul giudicato interno e sull'inammissibilità dell'appello.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione.

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    Interpretati nel senso che, quando l'appello non investe l'unica ratio decidendi della sentenza di primo grado, si forma giudicato interno sulla decisione non impugnata e l'appello è inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per l'efficacia del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel sesto motivo in tema di limiti del devolutum nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per lamentare omessa pronuncia sulle eccezioni; non è la base decisiva della soluzione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel settimo motivo in relazione alle modalità di notificazione degli atti della riscossione; questione assorbita.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio, poiché il processo non poteva essere proseguito a seguito dell'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, l'appello deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado: se la parte appellante non censura il nucleo argomentativo decisivo della decisione, l'impugnazione è inammissibile e sulla statuizione non attinta si forma giudicato interno.
  • Il giudicato interno può essere rilevato anche in sede di legittimità; se il giudice d'appello omette di dichiarare l'inammissibilità del gravame nonostante la mancata impugnazione della ratio decidendi, la sentenza di secondo grado è viziata per violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.
  • Quando l'inammissibilità dell'appello comporta che il processo non potesse proseguire, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio, con conseguente definitività della sentenza di primo grado.
  • L'eccezione di giudicato interno o di inammissibilità del gravame può essere dedotta anche dalla parte appellata nel giudizio di cassazione come specifico motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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