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Ordinanza

Ordinanza n. 100/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria, prot. n. -OMISSIS- del 08.04.2026, notificato in pari data, con il quale è stata emessa informazione prefettizia di carattere interdittivo ai sensi dell’art. 91 e 100 del Decreto legislativo n. 159/2011 a carico della ricorrente; - del conseguente provvedimento n.-OMISSIS- emesso dall’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con il quale alla -OMISSIS- sono state revocate le autorizzazioni di accesso all’area portuale di Gioia Tauro; - di ogni altro atto presupposto connesso o dipendente da quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione prefettizia interdittiva e conseguente revoca delle autorizzazioni di accesso all'area portuale di Gioia Tauro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 100 d.lgs. 159/2011, nonché il conseguente provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale di revoca delle autorizzazioni di accesso all'area portuale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La ricorrente era già sottoposta, dal 2023, alla misura della prevenzione collaborativa, in quanto ritenuta suscettibile di condizionamento, seppure occasionale, da parte della criminalità organizzata. In sede cautelare ha contestato la rilevanza degli elementi posti a fondamento dell'interdittiva, tra cui l'estorsione subita dal legale rappresentante negli anni 2021 e 2022, la posizione di un dipendente ritenuto elemento di connessione con una cosca, i rapporti di quest'ultimo con soggetti indagati per gravi reati, nonché il decreto di confisca di un immobile nei confronti del medesimo soggetto e della moglie. Ha inoltre dedotto l'anteriorità dell'estorsione rispetto all'avvio della prevenzione collaborativa, la compatibilità economico-finanziaria dell'acquisto dell'immobile confiscato e l'assoluzione di alcuni parenti della coniuge dai reati loro contestati.

La decisione

Il TAR, con valutazione propria della fase cautelare e nei limiti della sommarietà, ha ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris. Ha considerato non irragionevole dedurre un aggravamento del rischio di condizionamento mafioso, da occasionale a non occasionale, dalla combinazione tra la precedente sottoposizione dell'impresa alla prevenzione collaborativa, l'estorsione subita dal legale rappresentante, la posizione e i rapporti del dipendente con esponenti della criminalità organizzata e il decreto di confisca dell'immobile riconducibile al dipendente e alla moglie. Ha escluso che l'anteriorità dell'estorsione rispetto alla prevenzione collaborativa e il comportamento processuale del legale rappresentante neutralizzassero le criticità, rilevando la persistente posizione del dipendente, indagato per reati di particolare gravità e attivo nei rapporti con il proprio parente, nonché la sua rilevanza nell'organizzazione aziendale, solo da ultimo ridimensionata mediante il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001. Quanto al decreto di confisca, ha ritenuto non decisive né la dedotta compatibilità economico-finanziaria dell'acquisto dell'immobile né l'assoluzione dei parenti della coniuge: quest'ultima incide sul piano penalistico, ma non esclude l'apprezzabilità della posizione fattuale nell'ambito della prevenzione antimafia. L'istanza cautelare è stata quindi rigettata per carenza del fumus boni iuris; non è stata adottata una specifica statuizione sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 100 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 638, comma 2, c.p.

    Indicato tra i reati per i quali risultava indagato il dipendente ritenuto elemento di connessione con la criminalità organizzata.

  • art. 628, comma 3, n. 3, c.p.

    Indicato tra i reati per i quali risultava indagato il dipendente.

  • art. 416-bis, comma 1, c.p.

    Indicato tra i reati per i quali risultava indagato il dipendente, quale elemento rilevante nella valutazione di prevenzione antimafia.

  • d.lgs. 231/2001

    Richiamato con riferimento al modello organizzativo adottato dall'impresa e al ridimensionamento del ruolo del dipendente nell'organizzazione aziendale.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la precedente sottoposizione di un'impresa alla prevenzione collaborativa può costituire il presupposto fattuale per valutare un successivo aggravamento del rischio di condizionamento mafioso, anche attraverso elementi sopravvenuti o rivalutati nel loro complesso.
  • La circostanza che il legale rappresentante dell'impresa abbia subito un'estorsione non neutralizza automaticamente gli indici di rischio interdittivo quando permangano rapporti qualificati tra soggetti interni all'impresa e persone collegate alla criminalità organizzata, soprattutto se il dipendente conserva una rilevanza significativa nell'organizzazione aziendale.
  • L'anteriorità di un fatto rispetto all'avvio della prevenzione collaborativa non ne impedisce necessariamente la considerazione nell'ambito della successiva valutazione prefettizia, se il fatto continua a essere collegato a criticità attuali e non risulta neutralizzato dagli ulteriori elementi istruttori.
  • Nella prevenzione antimafia, l'assoluzione penale di soggetti collegati al contesto esaminato non esclude, di per sé, la rilevanza dei rapporti e delle posizioni fattuali ai fini della valutazione amministrativa del rischio di condizionamento, che resta distinta dall'accertamento della responsabilità penale.
  • La compatibilità economico-finanziaria dell'acquisto di un bene oggetto di confisca non è, di per sé, idonea a neutralizzare la rilevanza preventiva del decreto di confisca e degli elementi fattuali sottostanti, quando questi siano valutabili nell'ambito della prevenzione antimafia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamentoEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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