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Ordinanza

Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: ordinanza di correzione del dispositivo della sentenza che aveva annullato il diniego di accesso e ordinato l'esibizione della documentazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza con cui era stato accolto il ricorso contro il diniego di accesso opposto dal Comune. Nella motivazione della sentenza era stato chiaramente affermato l'obbligo dell'Amministrazione di esibire e rilasciare copia integrale della relazione di liquidazione e ripartizione e delle connesse schede dei conteggi, entro un termine determinato. Il dispositivo, tuttavia, si era limitato a rinviare genericamente ai termini indicati in motivazione, senza specificare il termine concreto per l'adempimento. L'istante ha quindi chiesto l'integrazione del dispositivo, rilevando che l'omissione avrebbe potuto rendere incerta l'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata l'istanza e ha qualificato l'omissione come mera svista materiale, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione né comportante una modifica del giudizio già espresso. Ha rilevato che la mancata indicazione del termine per l'ostensione avrebbe potuto compromettere l'effettività dell'ordine giudiziale e ha quindi corretto il dispositivo ai sensi dell'art. 86 c.p.a. Il dispositivo corretto dispone l'annullamento del diniego di accesso e ordina al Comune di esibire e rilasciare alla ricorrente copia integrale della relazione e delle schede dei conteggi, con oscuramento dei nominativi o degli altri dati identificativi dei singoli componenti dei gruppi di lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta sarà nominato su istanza di parte. Sono state inoltre ordinate le annotazioni di rito e l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    correzione di errore materiale

    Consente di correggere omissioni o sviste materiali del provvedimento quando la correzione non modifica il contenuto sostanziale della decisione, ma rende esplicita la volontà decisoria già risultante dalla motivazione.

  • art. 116 c.p.a.

    giudizio ex art. 116 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla natura del giudizio in materia di accesso e all'esigenza di rendere effettivo l'ordine di esibizione mediante la previsione del termine di adempimento e del commissario ad acta in caso di inerzia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Giustifica l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale è ammissibile quando il dispositivo omette un elemento già chiaramente individuabile nella motivazione e la sua integrazione non modifica la decisione, ma ne rende certa ed effettiva l'esecuzione.
  • In una pronuncia resa ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'ordine di esibizione deve essere formulato in modo concretamente eseguibile, indicando il termine per l'adempimento e le conseguenze dell'eventuale inerzia dell'Amministrazione.
  • La previsione di un commissario ad acta può essere inserita, mediante correzione del dispositivo, quando risulti coerente con l'obbligo di ostensione già accertato in motivazione e sia necessaria a garantirne l'effettività.
  • L'accesso alla documentazione amministrativa può essere ordinato con oscuramento dei nominativi o dei dati identificativi di soggetti terzi, quando tale misura consenta di conciliare l'esercizio dell'accesso con la tutela dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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