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Ordinanza

Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- in data 7 luglio 2025, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per tirocinio n. I20384473 in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202501701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione della conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, seguito da un nuovo provvedimento di conferma adottato all’esito del riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 luglio 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 462/2025, l’Amministrazione ha svolto un riesame e, il 1° dicembre 2025, ha adottato un nuovo provvedimento dal medesimo esito negativo. Il nuovo atto è stato depositato in giudizio, ma non notificato al ricorrente. Dopo l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa la possibile improcedibilità del ricorso originario e la concessione di un termine per controdedurre, il ricorrente ha notificato e depositato una memoria contenente anche motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del provvedimento sopravvenuto. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini, sostenendo di non aver acquisito conoscenza dell’atto mediante il suo mero deposito in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto che il provvedimento del 1° dicembre 2025 non fosse un atto meramente confermativo, poiché adottato all’esito di un riesame e quindi espressivo di una nuova valutazione della posizione del ricorrente, sebbene con il medesimo esito del provvedimento originario. Ha escluso anche la nullità del nuovo provvedimento per elusione del giudicato cautelare, rilevando che l’ordinanza cautelare n. 462/2025 aveva sospeso l’efficacia dell’atto originario soltanto per consentire il riesame amministrativo. Ha accolto l’istanza di rimessione in termini per l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti, affermando che il mero deposito in giudizio di una determinazione pregiudizievole non integra, di per sé, conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Di conseguenza, ha rimesso la causa sul ruolo ordinario e fissato l’udienza pubblica del 16 settembre 2026 per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    il difensore del ricorrente è stato avvisato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., che la causa sarebbe stata trattenuta in decisione stante sussistenza di possibili profili di improcedibilità del ricorso

    Impone il previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d’ufficio e consente la presentazione di osservazioni difensive.

  • art. 73 c.p.a.

    memoria ex art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie difensive nel giudizio amministrativo; nel caso concreto la memoria conteneva anche l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto mediante motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo adottato all’esito di un riesame disposto in sede cautelare non è meramente confermativo dell’atto originario quando esprime una nuova valutazione della posizione dell’interessato, anche se ne mantiene il medesimo esito dispositivo.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento, disposta allo scopo di consentire il riesame da parte dell’amministrazione, non determina la nullità per elusione del giudicato cautelare del successivo atto adottato all’esito del riesame, se questo si mantiene entro l’ambito conformativo fissato dalla misura cautelare.
  • Il mero deposito in giudizio di un provvedimento pregiudizievole non integra, di per sé, la conoscenza dell’atto idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione; in assenza di conoscenza rilevante, può essere disposta la rimessione in termini per proporre motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoTermini del procedimento

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