Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Cuneo Prot. n. 0059632 del 25 novembre 2025 ed avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Cuneo Prot. nr. /6.G.1 Area 1 del 7 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Cuneo del 25 novembre 2025 e provvedimento del Prefetto della Provincia di Cuneo del 7 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i provvedimenti adottati dal Questore e dal Prefetto di Cuneo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che l'amministrazione aveva accertato plurime violazioni nella gestione dell'attività di compravendita di oro e preziosi, soggetta a specifiche norme e cautele di ordine pubblico. La ricorrente non ha contestato sostanzialmente le violazioni accertate, ma ha dedotto la propria inesperienza quale elemento giustificativo dell'irregolare gestione dell'attività.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, insussistente il fumus boni iuris. La mancata contestazione sostanziale delle plurime violazioni e la mera allegazione dell'inesperienza dell'impresa non sono state ritenute sufficienti, poiché l'inesperienza non giustifica una gestione complessivamente irregolare e approssimativa di un'attività delicata, sottoposta a numerose norme e cautele di ordine pubblico. Non risultano esplicitamente esaminate nel testo specifiche ragioni di periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata contestazione sostanziale delle violazioni amministrative accertate indebolisce il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
- La mera inesperienza dell'operatore economico non giustifica una gestione irregolare o approssimativa di un'attività sottoposta a specifiche norme e cautele di ordine pubblico.
- Quando il ricorrente non offre una plausibile contestazione delle violazioni accertate, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, anche senza riconoscere efficacia giustificativa alla dedotta inesperienza.
Come è indicizzato
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