Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento che dispone il rigetto della domanda di rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. Singh Ranvir e notificato in data 03.02.2026, nonché di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 3 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Alessandria ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata l’11 marzo 2023. L’amministrazione ha ritenuto che il nulla osta stagionale del ricorrente, scaduto il 20 settembre 2021, fosse caratterizzato da validità temporanea e comportasse, alla scadenza e in assenza del conseguimento medio tempore di un diverso titolo di soggiorno, l’obbligo di rientro nello Stato di provenienza ai sensi dell’art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998. La domanda successiva sarebbe pertanto risultata incompatibile con tale disposizione. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare della sua efficacia, ma il testo dell’ordinanza non espone specifiche censure articolate a sostegno del ricorso.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e svolta la sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha rilevato che il provvedimento questorile appare assistito da adeguata istruttoria e da una precisa motivazione e che, rispetto a tale motivazione, non risultano formulate specifiche censure idonee a evidenziarne l’illegittimità. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta stagionale ha validità temporanea; alla sua scadenza, salvo il conseguimento medio tempore di un diverso titolo di soggiorno, lo straniero è tenuto a rientrare nello Stato di provenienza. La domanda di rilascio di un diverso titolo presentata successivamente è stata ritenuta dall’amministrazione incompatibile con tale disciplina, valutazione apparsa non manifestamente infondata in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha applicato la sommaria delibazione propria della fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a una sommaria delibazione, il provvedimento impugnato risulti sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione precisa, senza che il ricorrente abbia formulato specifiche censure idonee a contestarne la legittimità.
- Il nulla osta per lavoro stagionale è caratterizzato da validità temporanea e, alla sua scadenza, impone il rientro dello straniero nello Stato di provenienza, salvo che nel frattempo sia stato conseguito un diverso titolo di soggiorno.
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